Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 666/1963
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 666
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 666/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 666
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 , modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 55, relativo al corso di laurea in Chimica è aggiunto il seguente comma: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio di cultura generale nelle discipline chimiche davanti ad una Commissione nominata dal preside. Tale colloquio, però, non ha carattere preelusivo". Art. 56, relativo alle norme per l'esame di laurea è modificato nel senso che è abrogato il numero 2 che prescrive "un colloquio di cultura, di chimica". Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Immunogenetica" e "Genetica dei microorganismi". Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Immunogenetica" e "Genetica dei microorganismi". Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di "Geofisica applicata", "Giacimenti minerari", "Petrografia applicata", "Petrotettonica", "Vulcanologia", "Analisi mineralogiche", "Sedimentologia", "Cristallografia strutturale" e "Micropaleontologia". Art. 73, relativo al corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto il seguente comma: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre avere sostenuto un colloquio di cultura generale nelle scienze geologiche (geologia, paleontologia, geografia, mineralogia, petrografia), da sostenersi davanti ad una Commissione nominata dal preside. Tale colloquio, però, non ha carattere preclusivo". Art. 74, relativo alle norme per l'esame di laurea l'ultimo comma è abrogato. Dopo l'art. 152 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Fisiocinesiterapia ortopedica con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in fisiocinesiterapia ortopedica Art. 1 Art. 153. - È istituita la Scuola di specializzazione in Fisiocinesiterapia ortopedica, con sede presso la Clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia, che conferisce il diploma di specialista in Fisiocinesiterapia ortopedica. Il direttore della Scuola è il direttore della clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia. I docenti saranno scelti fra i professori della Facoltà stessa. Art. 154. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Essa ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di specializzare nella rieducazione e riabilitazione funzionale e professionale di tutti i motulesi. Art. 155. - L'ammissione alla Scuola avviene attraverso concorso interno con esami. Il numero degli ammessi è stabilito anno per anno dal direttore della Scuola e non può superare i venti. Art. 156. - La Scuola ha la durata di due anni. Art. 157. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia degli organi di movimento; 2) Fisiologia degli organi di movimento; 3) Anatomia patologica delle lesioni dell'apparato motore; 4) Patologia delle motulesioni; 5) Termoterapia; 6) Massoterapia; 7) Idroterapia, balneoterapia, fangoterapia. 2° anno: 1) Clinica delle motulesioni; 2) Elettrodiagnosi ed elettroterapia; 3) Ginnastica medica (profilattica e correttiva); 4) Terapia del movimento e meccanoterapia; 5) Rieducazione motoria e riabilitazione. Art. 158. - Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni si svolgeranno presso la Clinica, ortopedica in conformità dell'orario che, al principio dell'anno, verrà stabilito dal direttore della Scuola. Art. 159. - Alla fine del primo anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso. Alla fine del secondo anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 22. - VILLA
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