Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 667/1979
Norme in materia di tariffe telefoniche.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1979, n. 667
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 667/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1979, n. 667
## Norme in materia di tariffe telefoniche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 , e successive modifiche; Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 , e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 , con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800 ; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 1979; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 70/1979 del 29 dicembre 1979 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati; secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate: Categoria A - Abbonamenti ad uso di: a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunità montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attività di cui all' art. 2195 del codice civile ; b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato; c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali; d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani: direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C. Categoria B - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata, ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone ivi coabitanti. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa abitazione, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C. Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B e quelli come tali richiesti dagli utenti.
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