Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 671/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 671
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 671/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 671
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 152 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in "Neuropsichiatria infantile". Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile. Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 190. - La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è annessa alla clinica delle malattie nervose e mentali. La durata del corso è di anni 4. Il numero degli iscritti è di undici per ogni anno per un numero complessivo di quarantaquattro nei quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Art. 191. - È obbligatorio un internato di sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del 1° anno, di tre mesi in neurologia e di tre mesi in psichiatria per gli studenti del 2° anno, di sei mesi per gli studenti del 3° anno e di sei mesi per gli studenti del 4° anno in neuropsichiatria infantile. Art. 192. - L'ammissione alla scuola è al 1° anno per i laureati in medicina e chirurgia, al 2° anno per gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali; o in neurologia o in psichiatria, in clinica pediatrica. L'ammissione alla scuola avverrà previo colloquio attitudinale ed esame. Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno. Art. 193. - Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 1), 2), 5), 7), 8), e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatrica. Gli specialisti in clinica pediatrica iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola, sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno. Per conseguire il diploma di specialista in neurologia infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile. Art. 194. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva; 3) Genetica; 4) Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia; 5) Patologia e clinica pediatrica; 6) Tecniche di laboratorio. 2° Anno: 7) Anatomia patologica del sistema nervoso; 8) Biochimica patologica del sistema nervoso; 9) Psicologia dell'età evolutiva; 10) Semeiotica e clinica neurologica; 11) Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 12) Psicologia dell'età evolutiva; 13) Semeiotica e clinica neurologica infantile; 14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva; 15) Elettrofisiologia; 16) Neuroradiologia; 17) Neurochirurgia dell'età evolutiva; 18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I). 4° Anno: 19) Clinica psichiatrica infantile (II); 20) Terapia generale delle malattie mentali infantili; 21) Psicoterapia dell'età evolutiva; 22) Foniatria; 23) Psicopedagogia; 24) SocioLogia applicata alla popolazione infantile; 25) Legislazione. Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi: 1° Anno: 1) Embriologia ed anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Genetica, endocrinologia e auxologia; 4) Patologia e clinica pediatrica. 2° Anno: 5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso; 6) Psicologia dell'età evolutiva; 7) Semeiotica e clinica neurologica; 8) Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 9) Semeiotica e clinica neurologica infantile; 10) Psicopatologia dell'età evolutiva; 11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva. 4° Anno: 12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile; 13) Psicopedagogia; 14) Legislazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte, dei conti, addì 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 72. - SCIARRETTA
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