Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 672/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 27/11/1981 In vigore dal: 25/02/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. 672

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 672/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. 672 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurofisiopatologia. Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia Art. 1 Art. 187. - La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia. Art. 188. - La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario, o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata al professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 189. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; è richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 190. - La durata del corso di studi è di tre anni accademici e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 191. - Il numero massimo degli iscritti è di dieci per anno di corso, e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 192. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 193. - Gli insegnamenti ripartiti nella scuola sono: 1° Anno: neuroanatomia; neurofisiologia; elementi di fisica ed elettronica biomedica; informatica e statistica biomedica; neurochimica; neurofarmacologia. 2° Anno: neurofisiopatologia I; neurologia clinica; psichiatria clinica; neurochirurgia; neuroradiologia; elettroencefalografia I. 3° Anno: neurofisiopatologia II; elettroencefalografia II; elettromiografia II; tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso; elettrodiagnostica ed elettroterapia. Art. 194. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza, sia alle lezioni sia alle esercitazioni pratiche, presso i laboratori della scuola. Art. 195. - Per le discipline svolte in corsi pluriennali l'esame deve essere sostenuto anno per anno. Art. 196. - Le norme per il pagamento e la dispensa delle tasse, soprattasse e contributi sono quelle della normativa vigente. Gli assistenti, i contrattisti ed i borsisti della facoltà sono dispensati dal pagamento di metà di tutti gli importi dovuti annualmente. Art. 197. - Alla fine del corso gli allievi debbono superare, per il conseguimento del diploma di specialista in neurofisiopatologia, un esame che consiste di una prova pratica e di una discussione di una tesi scritta su un argomento di neurofisiopatologia preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1981 Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 48

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