Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 673/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 673
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 673/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 673
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 41, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di ortopedia muta la denominazione in quella di "Ortopedia e traumatologia". L'art. 86, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di farmacia è modificato nel senso che l'istituto di farmacologia e farmacognosia è soppresso e sostituito dal seguente: Istituto di farmacologia. Gli articoli da 307 a 318, relativi alla scuola (diretta a fini speciali) di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti che muta la denominazione in quella di "Terapisti della riabilitazione", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola per terapisti della riabilitazione Art. 307. - È istituita presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia, ai sensi dell' articolo 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e veduto l' art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , la scuola per terapisti della riabilitazione che ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a ben esercitare l'attività di terapista della riabilitazione. Art. 308. -- La durata del corso della scuola per terapisti della riabilitazione è di tre anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi forniti del titolo di istruzione di secondo grado, avendo compiuto il 17° anno di età. Art. 309. - Al primo anno di scuola si accede previe esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e de due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. In casi particolari è possibile l'ammissione al 2ª anno qualora il direttore della scuola ne ravvisi la necessità. Art. 310. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di 35. Art. 311. - Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalle facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tre i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario. Art. 312. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Elementi di fisica; Elementi di biomeccanica; Elementi di anatomia umana generale; Elementi di fisiologia umana; Elementi di psicologia; 2° Anno: Nozioni di patologia ortopedica; Nozioni di patologia neurologica; Nozioni di traumatologia; Nozioni di patologia dell'apparato cardiorespiratorio; Nozioni di oculistica; Nozioni di patologia ginecologica e addominale di interesse riabilitativo; Cinesiterapia; Elettroterapia; Fisioterapia strumentale; Idroterapia; Terapia occupazionale; Logoterapia; Massoterapia; Nozioni di patologia della cute e sottocutanea; 3° Anno: Elementi di igiene e medicina preventiva; Elementi di pronto soccorso; Elementi di legislazione sanitaria e deontologia; Ginnastica medica; Riabilitazione del motuleso; Ergoterapia; Fango terapia e crenoterapia; Elioclimatoterapia. Art. 313. - La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare almeno due terzi delle lezioni sia teorici e che pratiche. Art. 314. - Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione della clinica ortopedica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sempre sotto la guida dei medici, dei terapisti della riabilitazione didattici, presso il reparto di terapia fisica e riabilitazione della clinica ortopedica e traumatologica di Pavia, nonchè, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti e associazioni specialistiche. Art. 315. - Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno avere seguito il corso, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni previste. Art. 316. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente, da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 317. - L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti una commissione di 5 membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside di facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione. Art. 318. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con contributi eventualmente concessi da Ministeri, dalle regioni, da enti pubblici e privati e dalle seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti: tassa di immatricolazione (da versare una sola volta) . . L. 2.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 75. - SCIARRETTA
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