Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 673/1976
Modificazione allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. 673
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 673/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. 673
## Modificazione allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21 ; Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297 ; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e le successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Visto lo statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 , e modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1966, n. 1025 ; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto istituto, tenutasi in data 24 aprile 1974; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvata la modificazione dell'ultimo comma dell'art. 20 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo: "Il consiglio di amministrazione rilascia mandati o procure speciali e generali per le quali non sia stata data facoltà al direttore generale e può conferire per i singoli atti o categorie di atti deleghe speciali anche in materia di concessione di crediti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1976 LEONE STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 22
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