Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 674/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano.

Pubblicato: 03/09/1971 In vigore dal: 19/05/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 674

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 674/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 674 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 ; e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 108 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e inserito il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale. Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 1 Art. 109. - Alla scuola di specializzazione in patologia generale vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche e di altre facoltà, nel cui ordinamento degli studi è inserito l'insegnamento di patologia generale. Il corso ha la durata di tre anni. Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di dieci. Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i richiedenti sarà fatta in base a concorso interno, per esame. A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per i singoli anni di corso, possono essere ammessi al secondo corso direttamente i richiedenti sufficientemente forniti di titoli attinenti alla patologia generale (assistenti volontari di patologia generale o affini; specializzati in altre discipline affini alla patologia generale; ecc.). I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Biologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche); 2) Patologia istochimica; 3) Patologia delle infezioni; 4) Laboratorio di patologia generale (triennale). 2° Anno: 1) Patologia delle infezioni; 2) Immunologia; 3) Fisiopatologia sistemica (biennale) (fisiopatologia della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione); 4) Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua; e dei minerali e dei bioregolatori); 5) Laboratorio di patologia generale. 3° Anno: 1) Fisiopatologia sistemica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino); 2) Patologia oncologica; 3) Laboratorio di patologia generale. Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli esami di ciascuna delle materie suindicate. Per conseguire il diploma di specializzazione in patologia generale, al termine del corso triennale, oltre ad avere superato tutti gli esami delle singole materie, è di obbligo presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale elaborata nello istituto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 171. - PASQUALUCCI

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 674/1971 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1971

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato. Decreto del Presidente della Repubblica 1452 Autorizzazione all'istituto tecnico industriale "Gerolamo Segato", di Belluno, ad accetta… Decreto del Presidente della Repubblica 1451 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1450 Erezione in ente morale dell'associazione "Istituto italiano di diritto spaziale", con se… Decreto del Presidente della Repubblica 1449 Elevazione del limite di spesa per il funzionamento dei musei navali di Venezia e La Spez… Decreto del Presidente della Repubblica 1448