Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 675/1969

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Istituto ortopedico toscano", con sede in Firenze.

Pubblicato: 16/10/1969 In vigore dal: 19/06/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 675

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 675/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 675 ## Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Istituto ortopedico toscano", con sede in Firenze. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità ed il comitato regionale di programmazione ospedaliera, l'ospedale denominato "Istituto ortopedico toscano" di Firenze, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2827 , e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Istituto ortopedico toscano", con sede in Firenze, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze; due membri eletti dal consiglio comunale di Firenze; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2827 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1953 , registro n. 2 Interno, foglio n. 61. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 83. - CARUSO

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