Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 679/1994

Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo.

Pubblicato: 12/12/1994 In vigore dal: 05/10/1994 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1994, n. 679

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 679/1994 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1994, n. 679 ## Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 16 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 , e successive modificazioni; Visto l' art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali dei trasporti e della navigazione per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 2 giugno 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. La capitaneria di porto di Roma è elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Roma. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 16 del codice della navigazione è il seguente: "Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ambito del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del compartimento nè l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". - Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è il seguente: "Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 30 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del compartimento nè l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia". - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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