Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 680/1974
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue letterature straniere di Bergamo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 680
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 680/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 680
## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue
letterature straniere di Bergamo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto e intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in economia e commercio; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 13 - è abrogato e sostituito dal seguente: La facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Bergamo conferisce: a) la laurea in lingue e letterature straniere; b) la laurea in economia e commercio. Dopo l'art. 19, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio. Art. 19. - La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio è di quattro anni. È titolo di ammissione quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 20. - Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Diritto commerciale (biennale); 4) Matematica generale; 5) Matematica finanziaria (biennale); 6) Statistica (biennale); 7) Economia politica (biennale); 8) Diritto del lavoro; 9) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 10) Economia e politica agraria; 11) Politica economica e finanziaria; 12) Storia economica; 13) Geografia economica (biennale); 14) Ragioneria generale ed applicata (biennale); 15) Tecnica bancaria e professionale; 16) Tecnica industriale e commerciale; 17) Merceologia; 18) Lingua francese o spagnola (triennale); 19) Lingua inglese o tedesca (triennale). Insegnamenti complementari: 1) Economia aziendale; 2) Metodi matematici di analisi economica; 3) Econometrica; 4) Sociologia; 5) Storia del pensiero economico; 6) Metodologia e determinazioni quantitative di azienda; 7) Economia delle aziende industriali; 8) Economia delle aziende commerciali; 9) Economia delle aziende di credito; 10) Organizzazione del lavoro; 11) Economia e politica del lavoro; 12) Economia e politica industriale; 13) Economia e politica dei trasporti; 14) Economia monetaria e creditizia; 15) Economia internazionale; 16) Sistemi economici comparati; 17) Economia del benessere; 18) Programmazione economica; 19) Economia regionale; 20) Tecnologia dei processi produttivi; 21) Metodi di ricerca operativa; 22) Demografia; 23) Contabilità nazionale; 24) Statistica economica; 25) Diritto tributario; 26) Diritto industriale; 27) Diritto internazionale; 28) Storia delle dottrine politiche e sociali; 29) Storia del movimento sindacale; 30) Economia della sicurezza sociale; 31) Psicologia del lavoro; 32) Psicologia sociale; 33) Organizzazione aziendale; 34) Funzioni finanziarie; 35) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni; 36) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali; 37) Economia delle misure pubbliche; 38) Teoria delle decisioni; 39) Analisi dei costi; 40) Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici; 41) Economia degli intermediari finanziari; 42) Tecnica di borsa; 43) Tecnica delle ricerche di mercato; 44) Economia e tecnica della pubblicità; 45) Tecnica col commercio internazionale; 46) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza; 47) Scienza dell'amministrazione; 48) Programmazione e pianificazione dell'amministrazione pubblica; 49) Tecnologia dei processi produttivi; 50) Diritto fallimentare; 51) Diritto bancario e della borsa; 52) Diritto amministrativo; 53) Lingua russa; 54) Lingua spagnola o francese; 55) Lingua tedesca o inglese. Gli insegnamenti di "Diritto commerciale" e di "Geografia economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 68. - SCIARRETTA
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