Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 681/1963

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 91 di esecuzione del piano Tegolatore di Roma per la zona compresa fra il fiume Tevere, la ferrovia Roma- Pisa ed il viale di Circonvallazione, e del piano particolareggiato della zona di via Portuense.

Pubblicato: 25/05/1963 In vigore dal: 07/02/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 681

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 681/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 681 ## Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 91 di esecuzione del piano Tegolatore di Roma per la zona compresa fra il fiume Tevere, la ferrovia Roma- Pisa ed il viale di Circonvallazione, e del piano particolareggiato della zona di via Portuense. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 , che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 , contenente norme integrative della, legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465 , convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074 , nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913 ; Visto il decreto presidenziale 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1951 al registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 106, con il quale è stato approvato, con lo stralcio della zona comprendente la via Portuense, il piano particolareggiato n. 91 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra il fiume Tevere, la ferrovia Roma-Pisa e il viale di Circonvallazione; Vista la domanda con la quale il commissario straordinario del comune di Roma ha chiesto, in base alla, deliberazione consiliare 18 novembre 1958, n. 2608, approvata dal Ministero degli interni, l'approvazione della variante bis al citato piano particolareggiato n. 91 nonchè del piano particolareggiato della zona come sopra stralciata dall'approvazione del piano stesso; Considerato che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate, nei termini, le seguenti opposizioni: Soc. p. az. Purfina italiana (1), eredi di Micheli Alfredo (2), Società Shell italiana (3) e (4), Lapi Mario (5), Guandalini Giovanni (6): che il comune di Roma, ha formulato le proprie controdeduzioni alle opposizioni presentate; Considerato che il progetto predisposto dai comune di Roma, per quanto riguarda la variante al piano particolareggiato n. 91, prevede: a) modifiche nella destinazione edilizia e nei tracciati stradali interessanti terreni della Società Purfina che, per ragioni igieniche, dovrà trasferire i suoi impianti in zona lontana dal centro abitato; b) la soppressione, per gli altri isolati compresi nel perimetro della variante e già destinati a demolizione e ricostruzione intensiva del vincolo di altezza di m. 21 previsto per l'edificazione, essendo venute a cadere le ragioni di salvaguardia della visibilità delle alture circostanti, ormai completamente edificate, che consigliarono a suo tempo l'imposizione di tale limitazione; c) la modifica, per una zona compresa fra via Pietra Papa e via Oderisi da Gubbio, del vincolo di demolizione e ricostruzione intensiva in vincolo di chiesa parrocchiale per sopperire alle esigenze spirituali dei numerosi abitanti insediatisi nella località; che, il progetto stesso, per quanto concerne il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 91, prevede: a) la destinazione a parco privato dell'area in cui ricade un villino circondato da importanti alberature di pini e ciò allo scopo di conservare le alberature stesse;, b) il sottopasso da parte della progettata via Portuense alla grande arteria che congiunge via dei Quattro Venti con viale Marconi; c) l'aumento dell'area destinata dalla variante di cui sopra a complesso parrocchiale mediante aggiunta all'area stessa della zona prospiciente la) progettata via Portuense; Considerato, per quanto riguarda la variante bis al piano particolareggiato n. 91, che appaiono validi i motivi che hanno indotto il comune di Roma a studiare la variante stessa, primo, fra tutti, la necessità, di carattere igienico, di trasferire in altra sede lontana dal centro abitato gli impianti della Società Purfina che occupano parte dei terreni interessati dalla variante; Considerato, in particolare, che le previsioni della variante di che trattasi relative alla rete viaria appaiono opportune e ben studiate in quanto consentono una distribuzione ed un dimensionamento migliori di quelli previsti dal piano particolareggiato vigente, anche nei riguardi di una più razionale utilizzazione edilizia degli isolati ricadenti nella zona interessata; che del pari ammissibile appare la proposta riqualificazione delle previsioni vigenti che comporta un migliore assetto urbanistico della zona; Considerato, per quanto riguarda le singole sistemazioni previste per i terreni di proprietà della Società Purtina e riportate nella planimetria costituente l'allegato A. del piano predisposto dal Comune, che si rende necessario modificare le sistemazioni stesse al linfe di consentire miglioramenti di carattere igienicosanitario nonchè distributivo, funzionale ed ambientale; che tali modifiche sono state riportate in una planimetria in iscala 1: 1000 (indicata anch'essa come allegato A) vistata con il numero di prot. 759 dalla Commissione di cui all' art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 : che le predette modifiche possono così riassumersi: a) nella parte ad est del comprensorio è stata riservata a parco pubblico un'arca di congrua ampiezza individuata con le lettere T, U, V, Z, integrata da uno spazio contiguo individuato con le lettere T, T', T", Z', 2 da destinare ad attrezzature al servizio del nuovo quartiere; b) le altezze degli edifici ricadenti nell'area indicata con le lettere I,L, M, N, 0, sono state ridotte da m. 40 a m. 28 e il numero dei relativi corpi di fabbrica è stato portato da 4 a 5, mantenendo il rapporto da 1 a 1 tra altezze e distanze tra i corpi stessi, inoltre le altezze dei corpi bassi sono state portate a m. 11,50; c) lo stesso tipo di volumetria di cui al precedente punto b) è stato adottato sul restante fronte est della via Olimpica come anche dal lato ovest; d) nelle altre parti del comprensorio è stata prevista una volumetria con masse di fabbricati più opportunamente distribuite, con sviluppo di fronti meno lungo, il tutto, con appropriata specificazione di quote stabilite in rapporto alle livellette stradali e con precisazione delle quote del terreno a sistemazione avvenuta e di quelle del piano di copertura dei singoli corpi di fabbrica; che, inoltre, poichè in sede attuativa con la definizione della forma architettonica dei singoli edifici potrebbe manifestarsi la necessità di talune limitata variazioni dei volumi, si ravvisa opportuno precisare che le volumetrie stesse potranno, in sede di rilascio della licenza edilizia per i singoli edifici, essere leggermente modificate qualora ciò si rendesse più conveniente ai fini di un più felice aspetto architettonico e di riconosciute esigenze della distribuzione ed utilizzazione interna degli edifici stessi, fermi restando, tuttavia, i distacchi minimi dalle strade ed i volumi totali di ogni complesso edilizio quali risultano dall'allegato A.) di cui sopra; Considerato che le suindicate modifiche alla proposta comunale per quanto riguarda la zona con caratteristiche speciali possono essere introdotte di ufficio in quanto riguardano una più efficace tutela d'interessi igienico-sanitari che rientrano prevalentemente nella sfera della competenza statale ed in quanto non alterano nella sua essenza il piano compilato dal Comune ma sono, dal punto di vista tecnico-urbanistico, dirette ad un migliore e più efficace conseguimento delle stesse finalità perseguite dal Comune stesso nel predisporre la variante di che trattasi; Considerato, per quanto riguarda le altre sistemazioni previste dalla variante bis al vigente piano particolareggiato n. 91, che appare necessaria la previsione di una zona a parco privato nel tratto ad est del sottopassaggio della via Portuense alla esistente via Olimpica in quanto la previsione stessa verrà ad integrare le dotazioni a verde della zona, in aggiunta a quelle di cui al punto a) delle modifiche come sopra apportate; che del pari necessarie appaiono le previsioni del vigente piano particolareggiato, confermate dalla variante di che trattasi, circa la zona di rispetto di forma rettangolare che trovasi in prossimità delle medesime aree da riservare a verde indicate nel predetto punto a); che, inoltre, in vista della possibilità di soppressione del raccordo ferroviario esistente si ritiene indispensabile stralciare dall'approvazione tutta la zona del predetto raccordo, perchè il comune di Roma studi la possibilità di destinare la zona stessa a verde pubblico così da costituire un comprensorio continuo a verde lungo il fronte della via Portuense; che ammissibili appaiono, altresì le restanti previsioni della variante proposta nonchè quelle concernenti il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione con decreto presidenziale 5 agosto 1951; Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quella presentata dalla Soc. per az. Purfina italiana non dà luogo a provvedere per ciò che concerne la rilevata discordanza fra il reale tracciato della via Olimpica e quello risultante dall'allegato A del piano, in quanto nella nuova planimetria in iscala 1: 1000 sopra indicata è stato tenuto conto del reale andamento e della quota della via Olimpica e delle nuova vie di piano regolatore; che l'opposizione eredi Micheli (2) deve essere respinta sia per quanto riguarda le richieste rettifiche di vincolo per la particella n. 576 del mappale n. 57, in quanto contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, parte della predetta particella è compresa nella zona di rispetto, sia per quanto concerne le richieste modifiche alle zone a verde privato ed a rispetto poichè il loro accoglimento risulterebbe in contrasto con i criteri, più avanti precisati, circa la necessità di dotare il quartiere di più ampie zone verdi e, comunque, libere dalla fabbricazione; che la stessa opposizione non dà luogo a provvedere per quanto riguarda la richiesta modifica di destinazione da zona industriale a zona intensiva dell'area di proprietà degli opponenti in quanto l'arca stessa non ha formato oggetto di variante rispetto alle previsioni del piano particolareggiato vigente; che si riconosce, tuttavia, l'opportunità di modificare la destinazione industriale prevista dal piano vigente e riconfermata nella variante di che trattasi in quanto la destinazione stessa risulta in effetti ana cronostica nei confronti della nuova sistemazione generale prevista nella variante stessa; che in conseguenza di quanto sopra l'area in questione viene stralciata dall'approvazione, prescrivendo al Comune interessato di studiare una soluzione che valga a conferire alla zona un più compiuto assetto; che l'opposizione della Società Shell italiana (3) non dà luogo a provvedere in quanto la quasi totalità delle richieste oggetto dell'opposizione stessa concernono aree non comprese nel perimetro della variante per cui tali richieste potranno essere esaminate in sede di un eventuale studio che preveda per le aree medesime una nuova sistemazione; che in occasione di tale eventuale nuovo studio sarà opportuno che il Comune riveda la soluzione in angolo della via Portuense che la presente variante destinava a costruzioni intensive e che pertanto - in conformità alla proposta contenuta nelle controdeduzioni comunali - va stralciata dall'approvazione; che l'altra opposizione Società Shell italiana (4) va respinta in quanto la richiesta di riduzione della sede viaria della nuova via Portuense appare quanto mai inopportuna in quanto l'allargamento di detta via, previsto dalla variante in questione, è strettamente legato alla sistemazione e funzionalità del nodo stradale via Portuense-via Olimpica; che le opposizioni Lapi Mario (5) e Guendalini Giovanni (6) sono meritevoli di accoglimento nel senso che le aree di proprietà del ricorrenti, già incorporate nelle sistemazioni previste dalla zona con caratteristiche speciali, vanno stralciate dall'approvazione così come proposto dal Comune nelle proprie controdeduzioni alle opposizioni presentate; Visti i voti n. 746 e 759 emessi dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di Roma nelle adunanze rispettivamente del 9 e 28 febbraio 1962 e del 26 ottobre e 3 novembre 1962; Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1961, n. 16170 .R.61/154, con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante ed al piano particolareggiato in questione; Considerato che per l'attuazione, sia della variante che del piano particolareggiato, si ritiene opportuno fissare il termine di tre anni decorrenti dalla data del presente decreto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Sentito il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Con le modifiche, le prescrizioni e gli stralci di cui alle premesse è approvata la variante bis al piano particolareggiato n. 91 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra il fiume Tevere, la ferrovia Roma-Pisa ed il viale di Circonvallazione, nonchè il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano stesso con il decreto presidenziale 5 agosto 1951; La variante ed il piano particolareggiato di che trattasi verranno vistati dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5000, in una planimetria in iscala 1: 1000, in una planimetria in iscala 1: 1000 costituente l'allegato A, in una reazione tecnica e in un elenco delle proprietà vincolate. Le opposizioni presentate sono decise in conformità a quanto specificato nelle premesse. Per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato è fissato il termine di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto; eguale termine vale per il compimento delle espropriazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 58. - VILLA

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