Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 683/1977
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1977, n. 683
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 683/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1977, n. 683
## Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello
statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto, legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la difesa; Decreta: Art. 1 L' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 , è sostituito dal seguente: "La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, in relazione all'art. 14, lettere t), g), i), s) dello statuto medesimo, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale. Restano salve le competenze del Ministero della difesa per quanto riguarda le infrastrutture militari. Per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, di cui al successivo art. 3, l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà agli organi regionali la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale, necessaria per la realizzazione delle attività stesse, il cui ammontare sarà determinato sentita la regione siciliana".
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