Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 687/1949

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 21 novembre 1940, n. 2053.

Pubblicato: 05/10/1949 In vigore dal: 08/07/1949 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 687

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 687/1949 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 687 ## Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 21 novembre 1940, n. 2053. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370 , sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 21 novembre 1940, n. 2053 , e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368 , sull'ordinamento dell'esercito, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1948, n. 45 , concernente gli organici provvisori degli ufficiali dell'esercito; Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560 , sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, quale risulta modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 novembre 1946, n. 425 ; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17 , che ha riunito in un unico Ministero i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; Visto l' art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta Gli articoli 27 e 29 del regolamento per l'esecuzione dalla legge 9 maggio 1940, n. 370 , sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 21 novembre 1940, n. 2053 , quali risultano modificati con l' art. 2 del regio decreto 5 settembre 1942, n. 1409 , sono sostituiti dai seguenti: "Art. 27. - L'accertamento dell'idoneità alla carica superiore per gli ufficiali del Servizio tecnico di artiglieria è effettuato annualmente da una Commissione, nominata dal Ministro per la difesa, così composta: direttore generale di artiglieria; ispettore dell'Arma di artiglieria; maggiore generale del Servizio tecnico di artiglieria. La funzione di presidente è assunta dal direttore generale di artiglieria o dall'ispettore dell'Arma, a seconda che sia l'uno o l'altro più elevato in grado o più anziano. Funziona da segretario, senza diritto a voto, un colonnello del Servizio tecnico di artiglieria o dell'Arma di artiglieria. La predetta Commissione delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità. Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di maggior generale e di direttore spetta al Ministro per la difesa, il quale pronuncia, altresì, il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli non prescelti alla carica di vice direttore o di capo sezione. La disposizione dell'art. 3, lettera e) della legge si intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore". "Art. 29. - L'accertamento della idoneità alla carica superiore per gli ufficiali del Servizio tecnico della motorizzazione è effettuato annualmente da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa, così composta: ispettore generale della motorizzazione; maggior generale del Servizio automobilistico; maggior generale del Servizio tecnico della motorizzazione. L'ispettore generale della motorizzazione funziona da presidente. Funzionano da segretario senza diritto a voto, un colonnello del Servizio tecnico della motorizzazione o del Servizio automobilistico. La predetta Commissione delibera, con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; la votazione avviene in ordine inverso di grado e di anzianità. Il giudizio decisivo per l'idoneità alle cariche di maggior generale e di direttore o capo divisione spetta al Ministro per la difesa, il quale pronuncia, altresì, il giudizio decisivo per i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti per la carica di vice direttore o di capo sezione. La disposizione dell'art. 3, lettera e), della legge si intende riferita solo ai casi in cui la promozione ha per conseguenza necessaria l'assunzione della carica superiore". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 1. - FRASCA

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