Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 689/1968

Modifica allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola".

Pubblicato: 06/06/1968 In vigore dal: 04/04/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1968, n. 689

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 689/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1968, n. 689 ## Modifica allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola". Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato col proprio decreto 24 agosto 1963, n. 1331; Vista la deliberazione, in data 26 ottobre 1967, con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto predetto ha stabilito di apportare una modifica al primo comma dell'art. 4 dello statuto; Vista l'istanza del presidente dell'istituto, in data 27 ottobre 1967, intesa ad ottenere l'approvazione, nelle forme di rito, della modifica anzidetta; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: È approvata la modifica al primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo con la deliberazione richiamata in premessa. Per effetto della modifica, il primo comma dell'art. 4 del predetto statuto è sostituito con il seguente: "Ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti dodici circoscrizioni territoriali: Circoscrizione prima (Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise); seconda (Lombardia); terza (Piemonte, Valle d'Aosta); quarta (Veneto, Trentino-Alto Adige); quinta (Emilia-Romagna, Marche); sesta (Toscana), settima (Liguria); ottava (Campania, Calabria); nona (Sicilia); decima (Friuli-Venezia Giulia); undicesima (Puglia, Basilicata); dodicesima (Sardegna). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1968 SARAGAT MORO - Bosco Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 14. - GRECO

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