Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 695/1976

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 11/10/1976 In vigore dal: 08/04/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. 695

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 695/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. 695 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: L'art. 245, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla prima scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 43 (quarantatre) per i 5 anni di corso. L'art. 383, sesto comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 37 (trentasette) per i 5 anni di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 52

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