Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 696/1976

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 11/10/1976 In vigore dal: 25/05/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 696

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 696/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 696 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 97 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: neuroradiologia. Dopo l'art. 700 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per ortottisti (scuola diretta a fini speciali). Scuola per ortottisti Art. 701. - La scuola per ortottisti (scuola diretta a fini speciali), con sede presso la clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, avrà lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi iscritti, istruendoli sui metodi diagnostici e di trattamento delle anomalie oculari, sui difetti di rifrazione e dell'ambliopia in genere, per avviarli all'attività di ortottisti. La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottista è di due anni. Direttore della scuola è il direttore della clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 702. - Possono essere iscritti alla scuola allievi di età non inferiore ai 17 anni (e non superiore ai 30 anni), di sana costituzione fisica, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturità classica, scientifica o del diploma di abilitazione magistrale. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione dato che i posti disponibili vengono fissati in numero di quattro per ciascun anno. L'esame di ammissione, che consiste in una prova orale vertente su elementi di ottica, di anatomia e biologia, avverrà davanti ad una apposita commissione dopo due mesi di frequenza presso la clinica. Il corso preliminare si effettuerà nei mesi di novembre e dicembre. Art. 703. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di anatomia e fisiologia generale (con particolare riferimento al sistema nervoso centrale); ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione; anatomia e fisiologia dell'apparato oculare; ortottica (biennale); psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: fisiopatologia della motilità oculare con nozioni di neuro-oftalmologia; elementi di patologia oculare e di chirurgia oculare; ortottica; nozioni di infermieristica generale ed oculare. Art. 704. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica. Durante il secondo anno gli allievi presteranno regolare servizio nel reparto ortottico della clinica. Gli esami di profitto saranno sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso. Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi, gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra. Art. 705. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 50

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