Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 697/1976
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 697
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 697/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 697
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio. Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio. Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 265. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre. Art. 266. - Il numero complessivo massimo degli iscritti alla scuola è di 15 unità ripartite nei tre anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami. Art. 267. - Le materie del corso sono le seguenti: 1) anatomia ed citomorfologia funzionale; 2) auxologia ed auxopatie metaboliche (complementare); 3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (biennale); 4) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; 5) elementi di biometria e statistica (complementare); 6) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; 7) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); 8) farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio; 9) fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio; 10) fisiopatologia clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare); 11) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; 12) metodi di analisi chimica e quantitativa; 13) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio; 14) oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); 15) patologia molecolare; 16) patologia sperimentale metabolica; 17) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; 18) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare). Art. 268. - Le materie sopra elencate sono così distribuite: 1° Anno: 1) anatomia e citomorfologia funzionale; 2) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; 3) metodi di analisi chimica e quantitativa; 4) patologia molecolare; 5) fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio; 6) elementi di biometria e statistica (complementare); 7) auxologia e auxopatie metaboliche (complementare). 2° Anno: 1) patologia sperimentale metabolica; 2) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; 3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I); 4) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; 5) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare); 6) fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare). 3° Anno: 1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II); 2) farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio; 3) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; 4) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); 5) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); 6) oftalmologia nel diabete e nelle malattie metaboliche (complementare). Art. 269. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti e tre gli anni di corso sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività scientifica ed assistenziale, con presenza giornaliera nei vari reparti. Art. 270. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accertano durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno. Art. 271. - Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 51
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