Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 7/1953
Trasferimento in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' Anonima per le Bonifiche "S.A.B.", con sede in Milano, in comune di Battipaglia (Salerno).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 7
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 7/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 7
## Trasferimento in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti -
Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta'
della Societa' Anonima per le Bonifiche "S.A.B.", con sede in Milano,
in comune di Battipaglia (Salerno).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società Anonima per le Bonifiche, S.A.B., con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno); Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e dell' art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377 , non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 14 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della, Società Anonima per le Bonifiche, S.A.B., con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), della superficie di ettari 149.14.76, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
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