Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 70/1990
Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1990, n. 70
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 70/1990
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1990, n. 70
## Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore
degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. 2. Le opere universitarie, di cui all' art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4, n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , è il seguente: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione". Note all'art. 1: - L'art. 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933 , è così formulato: "Art. 189. - Presso ogni Università e Istituto superiore è costituita l'opera dell'Università o Istituto. Alle opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono ammministrate da un consiglio composto dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore che lo presiede, da un componente del consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle opere. Ciascuna opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene più opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata. Ciascuna opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato, e occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione". - Il testo dell'art. 4, comma 1, n. 1, dello statuto speciale è il seguente: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonchè nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto".
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