Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 700/1966
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 700
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 700/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 700
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 252, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Corso di specializzazione di Tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Corso di specializzazione di tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni Art. 253. - I corsi di specializzazione di tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni vengono organizzati dall'Istituto di fisica dell'Università di Bologna. Gli allievi acquisteranno conoscenza pratica delle tecniche di base per la manipolazione dei radioisotopi e delle tecniche speciali di misura della radioattività; particolare attenzione verrà dedicata ai problemi di protezione dalle radiazioni. Art. 254. - Saranno ammessi i laureati in Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Chimica, Chimica industriale, Farmacia, Ingegneria ed Agraria. Inoltre per dare ai partecipanti l'effettiva possibilità di impiegare successivamente le tecniche nei loro laboratori, ciascuno di essi potrà farsi accompagnare da un tecnico (chimico o elettronico). Una Commissione presieduta dal direttore del corso deciderà per l'ammissione sulla base dei titoli presentati dai candidati. Art. 255. - Il direttore del corso verrà nominato per un triennio dalla Facoltà di scienze, su proposta del direttore dell'Istituto di fisica. Ogni anno il direttore del corso sottoporrà all'approvazione della Facoltà di scienze il calendario dei corsi ed il nome dei docenti tra riconosciuti esperti della materia, italiani o strafieri. Art. 256. - La durata del corso è annuale. Gli insegnamenti impartiti ed il nome dei docenti, il numero dei posti disponibili verranno resi noti anno per anno con pubblico bando. Gli insegnamenti impartiti sono: 1) Elementi di dosimetria e tecniche di misura della dose; 2) Elementi di radioattività e tecniche di misura; 3) Fisica sanitaria e radioprotezione; 4) Elementi di chimica nucleare e radiochimica; 5) Complementi di matematica (impiego dei calcolatori elettronici). Tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni pratiche. Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze e seminari. Art. 257. - Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato le lezioni e le esercitazioni pratiche verrà rilasciato un attestato di frequenza; a coloro che avranno frequentato il corso e avranno superato una prova d'esame su tutte le materie verrà rilasciato un certificato di profitto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966 - SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 38. - DI PRETORO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 700/1966 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1966
Riordinamento di Istituti tecnici Industriali statali.
Decreto del Presidente della Repubblica 1398
Istituzione dell'Istituto d'arte in Roma per la decorazione e l'arredo della chiesa.
Decreto del Presidente della Repubblica 1397
Revoca della dichiarazione di zone ad endemia malarica per Comuni della provincia di Gori…
Decreto del Presidente della Repubblica 1396
Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i Comuni della provincia di En…
Decreto del Presidente della Repubblica 1395
Riordinamento degli istituti tecnici agrari e revisione delle relative tabelle organiche.
Decreto del Presidente della Repubblica 1394