Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 706/1970

Modificazioni allo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti.

Pubblicato: 09/10/1970 In vigore dal: 06/08/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. 706

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 706/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. 706 ## Modificazioni allo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 107 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università libera abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 29, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 29. - Durata del corso degli studi: quattro anni. Titolo d'ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo e qualsiasi, altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea; 3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea; 4) la filologia afferente la lingua scelta come quadriennale; 5) Glottologia; 6) Storia moderna e contemporanea; 7) Geografia, soprattutto antropica; Insegnamenti complementari: 1) Lingua e letteratura latina; 2) Storia della filosofia; 3) Pedagogia; 4) Storia dell'arte; 5) Storia del teatro; 6) Storia della musica; 7) Didattica della lingua moderna; 8) Lingua e letteratura russa; 9) Lingua e letteratura slovena; 10) Lingua e letteratura serbo-croata; 11) Filologia slovena; 12) Letteratura anglo-americana; 13) Lingua e letteratura portoghese; 14) Lingua e letteratura catalana; 15) Letteratura ibero-americana; 16) Lingua e letteratura romena; 17) Storia della lingua italiana; 18) Filosofia. Oltre gli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione del consiglio di facoltà, fra le discipline di altra facoltà della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio". Gli insegnamenti complementari impartiti nella facoltà sono resi noti tempestivamente prima dell'inizio dei corsi. La facoltà può sceglierli fra tutti gli insegnamenti previsti nell'attuale ordinamento degli studi delle facoltà di lingue; di lettere e filosofia; di magistero; di giurisprudenza e di scienze politiche. Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. La facoltà determinerà a sua discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicità (annuale o non) e la interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso. Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso. Tutti gli altri esami sono orali. L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale. Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 133. - CARUSO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 706/1970 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1970

Esecuzione della convenzione europea nel campo della informazione sul diritto straniero, … Decreto del Presidente della Repubblica 1510 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1487, relativ… Decreto del Presidente della Repubblica 1509 Istituzione di un istituto tecnico nautico statale a La Maddalena. Decreto del Presidente della Repubblica 1506 Istituzione degli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri. Decreto del Presidente della Repubblica 1507 Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forli' e Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1508