Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 707/1984

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trento.

Pubblicato: 25/10/1984 In vigore dal: 07/05/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1984, n. 707

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 707/1984 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1984, n. 707 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trento. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590 , concernente l'istituzione dell'Università statale di Trento; Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984 in corso di registrazione; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Veduta la proposta dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 40 della citata legge n. 590/1982 ; Veduto il perdurare della sospensiva espressa dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 25 febbraio 1984 per quanto concerne l'istituzione dei corsi di laurea in ingegneria forestale ed in ingegneria dei materiali; Veduta la mozione n. 1, approvata in data 14 marzo 1984 dal consiglio della provincia autonoma di Trento, con la quale si impegna la giunta provinciale d'intesa con l'Università degli studi di Trento e il Ministero della pubblica istruzione, affinchè ancora con l'anno accademico 1984-85 vengano attivate le tre nuove facoltà di lettere, giurisprudenza, ingegneria"; Veduta la delibera in data 23 marzo 1984, n. 2255 , con la quale la giunta della provincia autonoma di Trento, tra l'altro, nell'esprimere il parere di competenza sullo statuto della locale Università degli studi, richiede "che lo statuto venga tempestivamente approvato nella sua globalità, invitando a tal fine il Consiglio universitario nazionale a volersi esprimere, a termini di legge, anche sui corsi di laurea in ingegneria forestale e dei materiali, in modo che si possa pervenire all'attivazione di tutte le nuove facoltà e relativi corsi di laurea previsti dalla legge n. 590/1982 così da portare a compimento il disegno complessivo e unitario voluto dalla legge stessa per l'Università degli studi di Trento"; Veduta la legge 7 febbraio 1979, n. 31, art. 1 , ultimo comma; Considerate le peculiari caratteristiche della provincia autonoma di Trento, nonchè la speciale struttura dell'Ateneo di Trento; Ravvisata l'urgenza di provvedere all'istituzione dei suddetti corsi di laurea perchè i medesimi possano essere attivati a decorrere dall'anno accademico 1984-85; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984 in corso di registrazione, è rettificato ed integrato come segue: Art. 1 Articolo unico Art. 37 - nella prima riga l'espressione: "potrà conferire" è sostituita con l'espressione: "conferisce". Dopo l'art. 40, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi all'istituzione dei corsi di laurea in ingegneria forestale ed in ingegneria dei materiali. Art. 41. - Il corso di laurea in ingegneria forestale comprende i seguenti insegnamenti: A) Obbligatori del primo e secondo anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno; 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) fisica II; 9) disegno II. L'insegnamento di disegno II sostituisce geometria II ai sensi dell' art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 . B) Obbligatori del terzo, quarto e quinto anno: a) sul piano nazionale: 10) scienza delle costruzioni; 11) meccanica applicata alle macchine e macchine; 12) fisica tecnica; 13) elettrotecnica; 14) idraulica; 15) tecnologia dei materiali e chimica applicata; 16) tecnica delle costruzioni; 17) architettura tecnica; 18) topografia; 19) geologia applicata con elementi di mineralogia e litologia (*). L'insegnamento contrassegnato con l'asterisco può aggiungersi a quelli previsti al secondo anno di corso, ai sensi dell' art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1960, n. 53 ; b) sul piano della facoltà: 20) costruzioni idrauliche; 21) sistemazione dei bacini idrografici e conservazione del suolo; 22) selvicoltura con elementi di botanica forestale; 23) tecnologia del legno e dei materiali legnosi; 24) tecnica delle costruzioni in legno; 25) difesa della natura e dell'ambiente; 26) ingegneria del territorio; c) insegnamenti a scelta dello studente secondo indirizzi di specializzazione per il completamento delle 29 annualità: 1) analisi dei costi e benefici applicata alla conservazione del suolo; 2) architettura del legno; 3) complementi di costruzioni idrauliche; 4) combustione; 5) conservazione e progettazione del paesaggio; 6) costruzioni asismiche; 7) costruzioni prefabbricate in legno; 8) degradazione e protezione dei materiali legnosi; 9) ecologia generale e forestale; 10) economia ed estimo; 11) elementi di calcolo numerico e programmazione; 12) fotogrammetria e cartografia; 13) frane e stabilità dei pendii; 14) idrologia chimica; 15) idrologia forestale; 16) infrastrutture e industrie montane; 17) industrie chimiche del legno; 18) infrastrutture dei trasporti; 19) infrastrutture idrauliche; 20) meccanizzazione forestale; 21) normative e tecniche di controllo dei componenti in legno; 22) organizzazione del lavoro ed economia delle utilizzazioni forestali; 23) pedagogia forestale; 24) protezione civile delle foreste; 25) tecnica delle fondazioni e delle costruzioni in terra; 26) tecnologia ed industria cartaria; 27) tecnologia degli elementi costruttivi. Art. 42. - Il corso di laurea in ingegneria dei materiali comprende i seguenti insegnamenti: A) Obbligatori del primo e secondo anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno; 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) fisica II; 9) chimica organica. L'insegnamento di chimica organica sostituisce geometria II ai sensi dell' articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 . B) Obbligatori del terzo, quarto e quinto anno: a) sul piano nazionale: 10) scienza delle costruzioni; 11) meccanica applicata alle macchine e macchine; 12) fisica tecnica; 13) elettrotecnica; 14) idraulica; 15) chimica applicata; 16) principi di ingegneria dei materiali; 17) analisi strumentale e prove sui materiali; 18) progettazione di impianti; 19) scienza dei materiali; b) sul piano della facoltà: 20) scienza e tecnologia dei materiali polimerici; 21) scienza e tecnologia dei materiali ceramici; 22) metallurgia; 23) fisica dello stato solido; 24) corrosione e protezione dei materiali; 25) economia e organizzazione aziendale; 26) elementi di calcolo numerico e programmazione (*). L'insegnamento contrassegnato con l'asterisco può aggiungersi a quelli previsti dal secondo anno di corso, ai sensi dell' art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ; c) insegnamenti a scelta dello studente secondo indirizzi di specializzazione per il completamento delle 29 annualità: 1) biomateriali; 2) chimica applicata alla depurazione dell'ambiente; 3) chimica e tecnologia del vetro; 4) chimica macromolecolare e tecnologie degli Atti polimeri; 5) cementi e calcestruzzi; 6) combustibili e lubrificanti; 7) fisica delle superfici; 8) forni industriali; 9) igiene applicata dei materiali; 10) impianti chimici; 11) impianti meccanici; 12) materiali compositi; 13) materiali aerospaziali; 14) materiali per alte temperature; 15) materiali e tecnologie elettroniche; 16) materiali per elettrotecnica; 17) materiali per energie alternative; 18) materiali sinterizzati; 19) materie prime per l'industria estrattiva; 20) meccanica dei fluidi; 21) membrane impermeabili; 22) metallografia; 23) metallurgia dei materiali non ferrosi; 24) metodi matematici per l'ingegneria; 25) misure fisico-tecniche e controlli; 26) programmazione e controllo della produzione; 27) recupero e smaltimento dei materiali; 28) sicurezza del lavoro; 29) storia delle tecnologie dei materiali; 30) struttura della materia; 31) tecnologia dei materiali metallici; 32) tecnologia dei materiali nucleari; 33) tecnologie del petrolio e petrolchimica; 34) tecnologie elettrochimiche; 35) tecnologie delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti anticorrosivi; 36) teoria dell'elasticità e della plasticità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1984 Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 35

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