Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 708/1970
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 708
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 708/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 708
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 90. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia economica; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali; Storia della sociologia; Storia della storiografia; Storia delle istituzioni parlamentari; Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nella età moderna; Storia della Chiesa; Storia della critica letteraria; Filologia dantesca; Critica del testo; Sociologia della letteratura; Linguistica francese; Linguistica tedesca; Filologia ibero-romanza; Letterature latino-americane; Storia della lingua greca; Filologia micenea; Papirologia ercolanese; Sociologia generale; Storia della filosofia antica; Religioni del mondo classico; Storia della psicologia; Storia della tecnica; Esegesi delle fonti storiche medioevali; Archeologia medioevale; Numismatica medioevale e moderna; Storia dell'arte contemporanea; Storia dell'arte bizantina; Storia dell'arte islamica; Storia dell'arte orientale; Storia dell'arte precolombiana; Sociologia dell'arte; Storia bizantina; Storia dell'America anglo-sassone; Storia dell'America latina. Art. 93. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia economica; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali; Storia della sociologia; Storia della storiografia; Storia delle istituzioni parlamentari; Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nell'età moderna; Storia della Chiesa; Sociologia generale; Psicologia dinamica; Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica; Psicologia differenziale; Storia della psicologia; Storia della tecnica; Sociologia dell'arte. Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Storia economica; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia dei movimenti e delle organizzazioni sindacali; Storia della sociologia; Storia della critica letteraria; Storia della storiografia; Critica del testo; Sociologia della letteratura; Linguistica francese; Linguistica tedesca; Filologia ibero-romanza; Letterature latino-americane; Sociologia generale; Storia della tecnica; Storia dell'arte contemporanea; Storia dell'arte precolombiana; Sociologia dell'arte; Storia dell'America anglo-sassone; dell'America latina. Art. 1 Art. 102. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente: Istituto di studi storico-religiosi. Art. 132. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per tutti e due gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico è aggiunto quello di: Spettroscopia interpretativa organica. Art. 133, relativo agli esami di laurea in chimica è modificato nel senso che il quinto, sesto e settimo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "L'esame di laurea in chimica consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque, la discussione è comunque individuale; b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa". Art. 136, relativo agli esami di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che il sesto, settimo e ottavo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "L'esame di laurea in chimica industriale consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa". Art. 139, relativo agli indirizzi del secondo biennio per la laurea in fisica è modificato nel senso che all'elenco C) corsi per l'indirizzo didattico è aggiunto il seguente: Storia della fisica. Art. 140. - Il punto b) per l'indirizzo didattico, le parole "due corsi" sono sostituite da "un corso". Art. 143, relativo agli esami di laurea in fisica è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea in fisica consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a). Art. 146. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per l'indirizzo generale, sono aggiunti quelli di: Complementi di fisica generale; Preparazione di esperienze didattiche; Astrodinamica. Art. 147. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica per l'indirizzo didattico sono aggiunti quelli di: Astrodinamica; Geometria algebrica. Art. 148. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica per l'indirizzo applicativo, nei due orientamenti numerico e meccanico sono aggiunti quelli di: Complementi di fisica generale; Preparazione di esperienze didattiche; Astrodinamica. Art. 150, relativo agli esami di laurea in matematica è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in matematica consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)". Art. 152. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Geomorfologia; Paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia; Fisica del vulcanismo. Art. 153, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono propedeutici rispetto a tutti gli altri esami previsti dal piano di studio". Art. 154, relativo agli esami di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in scienze naturali consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale; scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)". Art. 156. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Farmacologia; Biochimica comparata; Neurochimica; Citologia ed istologia patologica; Neurologia comparata. Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono propedeutici rispetto a tutti gli altri esami previsti dal piano di studio". Art. 157, relativo agli esami di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in scienze biologiche consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) dell'esposizione e discussione di un argomento orale, scelto dal candidato in una materia diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta, di cui al precedente punto a)". Art. 159. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Geomorfologia; Esercitazioni di geologia; Geochimica applicata; Paleobiogeografia ed elementi di paleoecologia; Geofisica nucleare. Art. 161, relativo agli esami di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "L'esame di laurea in scienze geologiche consta: a) della discussione di una dissertazione scritta, o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale; b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 128. - CARUSO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 708/1970 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Altre normative del 1970
Esecuzione della convenzione europea nel campo della informazione sul diritto straniero, …
Decreto del Presidente della Repubblica 1510
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1487, relativ…
Decreto del Presidente della Repubblica 1509
Istituzione di un istituto tecnico nautico statale a La Maddalena.
Decreto del Presidente della Repubblica 1506
Istituzione degli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri.
Decreto del Presidente della Repubblica 1507
Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forli' e Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 1508