Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 709/1951
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951, n. 709
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 709/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951, n. 709
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 , modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170 ; 30 ottobre 1930, n. 1825 ; 1 ottobre 1931, n. 1336 ; 27 ottobre 1932, n. 2073 ; 6 dicembre 1934, n. 2291 ; 1 ottobre 1936, n. 2088 e 20 aprile 1939, numero 1075, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Attuale art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: 10) Diritto canonico. Attuale art. 36. - Dopo il terzo comma è aggiunto quanto appresso: L'insegnamento fondamentale per la laurea in farmacia di "Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale) importa rispettivamente un esame alla fine di ogni anno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 19 giugno 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 100. --CARLOMAGNO
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