Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 710/1953
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 710
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 710/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 710
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230 ; 30 ottobre 1930, n. 1826 ; 1 ottobre 1931, n. 1441 ; 6 dicembre 1934, n. 2449 ; 1 ottobre 1936, n. 2475 ; 27 ottobre 1937, n. 2620 ; 5 maggio 1939, n. 1165 ; 12 ottobre 1939, n. 1712 ; 26 ottobre 1940, n. 2057 ; 27 aprile 1942, n. 467 ; 24 ottobre 1942, n. 1439, e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ; 30 ottobre 1950, n. 1304 ; 30 giugno 1951, n. 957 ; 27 ottobre 1951, n. 1681 ; 23 gennaio 1952, n. 168 ; 26 ottobre 1952, n. 4543 ; 26 ottobre 1952, n. 4557 e 10 febbraio 1953, n. 376 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuito dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: "Storia della letteratura latina medioevale". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: "Storia della filosofia antica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1953 EINAUDI BETTIOL Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 68 - PALLA
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