Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 711/1967

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata.

Pubblicato: 21/08/1967 In vigore dal: 24/05/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 711

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 711/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 711 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 24, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali annessa alla Facoltà di giurisprudenza. Scuola di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali Art. 25. - Presso la Facoltà di giurisprudenza è istituita una"Scuola di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali". Ad essa possono iscriversi i laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Scienze statistiche e attuariali, nonchè, su autorizzazione della Direzione della Scuola anche i laureati di altre Facoltà. La Scuola svolge un corso della durata di due anni sui seguenti insegnamenti: 1° Anno: Principi della sicurezza sociale; Legislazione sull'assistenza sociale; Medicina sociale e organizzazione sanitaria; Previdenza sociale; Assicurazione infortuni; Diritto della prevenzione. 2° Anno: Medicina legale delle assicurazioni sociali; Politica economica della sicurezza sociale; Tecnica statistica attuariale delle assicurazioni sociali; Organizzazione interna degli Enti di previdenza ed assistenza; Il contenzioso della sicurezza sociale. Il corso sarà integrato da cicli di conferenze ed esercitazioni. Coloro che hanno superato tutti gli esami saranno ammessi alla discussione di una tesi originale, presentata per iscritto, su argomento attinente alle materie oggetto del corso. Dopo l'esito favorevole di tale prova ad essi verrà rilasciato il diploma di specializzazione in sicurezza, assistenza e previdenza sociali. La Scuola è retta da un Comitato composto dal preside della Facoltà di giurisprudenza che lo presiede e da due professori tra cui il direttore dell'Istituto di diritto del lavoro e della previdenza sociale al quale spetta la funzione di direttore della Scuola. Le tasse e sopratasse per la iscrizione alla Scuola di specializzazione in assistenza e previdenza sociali sono fissate nel modo seguente: 1) tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 2) sopratassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 3) sopratassa esame diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 4) tassa diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 107. - GRECO

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