Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 715/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 22/01/1975 In vigore dal: 31/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 715

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 715/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 715 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica. Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica Art. 712. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia e immunologia clinica è di tre anni. Art. 713. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di 20 per ciascun anno di corso. Al corso si accede superando una prova scritta o orale. Potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali sono in possesso di speciali titoli. Art. 714. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche e da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri. Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento. Art. 715. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia e immunologia clinica. Art. 716. - La scuola è annessa alla III cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica il cui titolare è anche direttore della scuola. Art. 717. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia I; 2) Istopatologia generale; 3) La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici; 4) La patologia autoimmune; 5) Semeiotica e diagnostica allergologica I. 2° Anno: 1) Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia II; 2) Semeiotica e diagnostica allergologica II; 3) Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; 4) Allergia e otorinolaringoiatria; 5) Le malattie cutanee a patogenesi allergica. 3° Anno: 1) Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; 2) Allergia e apparato digerente; 3) Allergia ed altri organi ed apparati; 4) La terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche; 5) Allergopatie professionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 113

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 715/1974 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 1974

Riconoscimento della personalita' giuridica dell'"Associazione donatori aziendali sangue … Decreto del Presidente della Repubblica 1039 Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Roma - XII istituto. Decreto del Presidente della Repubblica 966 Istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingu… Decreto del Presidente della Repubblica 1027 Istituzione del secondo istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale di Pad… Decreto del Presidente della Repubblica 963 Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Martina Fran… Decreto del Presidente della Repubblica 978