Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 717/1979

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 26/01/1980 In vigore dal: 11/06/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 717

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 717/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 717 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 .; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 89 - l'articolo è modificato nel senso che la facoltà di farmacia conferisce anche la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Dopo l'art. 91, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche: CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE Art. 92. - La durata del corso degli studi per la laurea in "chimica e tecnologia farmaceutiche" è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio. Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa); (*) 2) anatomia umana; (*) 3) botanica farmaceutica; (*) 4) chimica fisica; 5) chimica generale ed inorganica; 6) chimica organica; (1) 7) fisica; 8) fisiologia generale; (*) 9) istituzioni di matematiche; 10) microbiologia ed igiene. Triennio: 11) analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa); 12) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti); (*) 13) biochimica applicata; (*) 14) chimica biologica; (*) 15) chimica degli alimenti; (*) 16) chimica farmaceutica applicata; (*) 17) chimica farmaceutica e tossicologica I; (*) 18) chimica farmaceutica e tossicologica II; (**)19) chimica organica II; (*) 20) farmacologia e farmacognosia; 21) impianti dell'industria farmaceutica; 22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 23) metodi fisici in chimica organica; 24) saggi e dosaggi farmacologici; (*) 25) tecnica e legislazione farmaceutica. Sono insegnamenti complementari: analisi chimico-cliniche; chimica delle sostanze organiche naturali; (*) complementi di chimica tossicologica; (*) farmacognosia; (*) farmacologia molecolare; fitofarmaci; (*) idrologia; impianti per laboratori galenici; (*) mineralogia; prodotti cosmetici; prodotti dietetici; tossicologia; zoologia e parassitologia. Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quella con due asterischi è comune al corso di laurea in chimica. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti. Inoltre lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso. Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto, non può ottenere la frequenza al suddetto corso. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti precedenze: ===================================================================== Lo studente non può essere | ammesso a sostenere l'esame di | Se non ha superato l'esame di ===================================================================== Chimica organica I |Chimica generale ed inorganica --------------------------------------------------------------------- |Chimica generale ed inorganica + |Fisica + Istituzioni di Chimica fisica |matematiche --------------------------------------------------------------------- Chimica farmaceutica e | tossicologica I |Chimica organica I --------------------------------------------------------------------- Fisiologia generale |Anatomia umana --------------------------------------------------------------------- |Fisiologia generale + Chimica Farmacologia e farmacognosia |biologica --------------------------------------------------------------------- Chimica biologica |Chimica organica I --------------------------------------------------------------------- Impianti dell'industria |Chimica farmaceutica e farmaceutica |tossicologica I e II --------------------------------------------------------------------- Metodi fisici in chimica organica |Fisica + Chimica organica I --------------------------------------------------------------------- Biochimica applicata |Chimica biologica --------------------------------------------------------------------- |Chimica farmaceutica e Chimica farmaceutica applicata |tossicologica I e II --------------------------------------------------------------------- Analisi chimico-farmaceutica II |Analisi chimico-farmaceutica I --------------------------------------------------------------------- Analisi chimico-farmaceutica III |Analisi chimico-farmaceutica II Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali ed almeno due esami a scelta fra i corsi complementari. La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale. Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia, oppure un trimestre presso una farmacia ed un trimestre presso una industria farmaceutica. Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 97 (1) L'insegnamento non è asteriscato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1244 .

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