Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 721/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Pubblicato: 09/09/1971 In vigore dal: 06/07/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. 721

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 721/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. 721 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni;. Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 26: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Archeologia e antichità della Magna Grecia; Civiltà indigene della Sicilia antica. Art. 40, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è modificato nel senso che alla alinea dell'ottavo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: "L'esame orale di ciascun corso potrà essere sostenuto anche in una sessione successiva a quella in cui è stato superato il relativo esame scritto". L'art. 43, relativo all'esame di laurea del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione, che il candidato sosterrà in gran parte nella lingua quadriennale prescelta, di una dissertazione scritta su un tema precedentemente approvato dal professore della, materia. La dissertazione deve essere presentata dallo studente, in quattro copie, almeno un mese prima della data dell'esame di laurea". Art. 46: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Chirurgia geriatrica; Traumatologia della strada; Chirurgia plastica; Tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica; Chirurgia sperimentale; Chirurgia cardiaca; Chirurgia vascolare; Dermatologia allergologica e professionale; Fisiopatologia respiratoria; Neuropsichiatria infantile; Genetica umana; Scienza dell'alimentazione; Ematologia; Malattie del ricambio; Tecnica e diagnostica istopatologica; Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; Oncologia sperimentale; Biochimica applicata; Reumatologia; Endocrinologia ginecologica; Gastroenterologia; Medicina sociale; Immunopatologia; Statistica medica e biometria; Fisiopatologia cardiocircolatoria; Terapia fisica e riabilitazione; Puericultura prenatale. L'art. 79, relativo alle norme dell'esame di laurea in farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in farmacia si dà in unica seduta alla fine del quarto anno. Il candidato deve dimostrare con un certificato regolare, rilasciato da una farmacia autorizzata, di aver compiuto un semestre di pratica farmaceutica. Il candidato deve inoltre presentare una dissertazione scritta su argomento preferibilmente sperimentale e discuterlo su relazione del direttore dell'istituto presso il quale la dissertazione stessa fu elaborata. Deve discutere inoltre una fra le due tesine, scelte su materie diverse da quelle trattate nella dissertazione principale. Deve sostenere infine una prova orale sulla pratica farmaceutica, l'arte del ricettare, la farmacopea, la legislazione farmaceutica" Gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia classica e studi sul dramma antico sono abrogati e sostituiti nel modo seguente: Scuola di perfezionamento in archeologia classica e studi sul dramma antico Art. 1 Art. 130. - Al corso di perfezionamento in archeologia possono essere ammessi i laureati in lettere - indirizzo classico - delle università italiane a quello di perfezionamento in studi sul dramma antico anche i laureati in lettere - indirizzo moderno - e in filosofia, i quali abbiano superato almeno un esame di letteratura greca. Possono, inoltre, essere ammessi gli stranieri come studenti regolari purchè forniti di titolo che, a giudizio del consiglio direttivo della scuola, sia ritenuto equipollente alla laurea in lettere, ed abbiano seguito i corsi di studio sopra previsti. Il consiglio direttivo ha, inoltre, la facoltà di autorizzare la iscrizione ai singoli corsi di laureati in lettere - indirizzo moderno - i quali dimostrino di possedere una preparazione classica sufficiente per seguire i corsi ai quali hanno chiesto l'iscrizione. La preparazione viene accertata mediante un esame. Art. 131. - Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in archeologia classica: Insegnamenti fondamentali: 1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale); 2) Topografia antica; 3) Paletnologia; 4) Archeologia tardo-antica e alto medioevale. Insegnamenti complementari: 1) Epigrafia greca e romana; 2) Numismatica greca e romana; 3) Archeologia e antichità italiane; 4) Antichità greche e romane; 5) Antichità orientali; 6) Storia dell'arte bizantina; 7) Storia della Sicilia antica e medioevale; 8) Filologia classica. Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in studi sul dramma antico: Insegnamenti fondamentali: 1) Storia del teatro greco e romano (biennale); 2) Antichità greche e romane. Insegnamenti complementari: 1) Filologia classica; 2) Storia antica; 3) Storia delle religioni; 4) Metrica classica; 5) Musica e danza classica; 6) Scenotecnica e regia teatrale; 7) Scenografia; 8) Storia del teatro classico nelle letterature moderne; 9) Epigrafia greca e romana; 10) Topografia antica; 11) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Art. 132. - I corsi di perfezionamento in archeologia classica hanno la durata di due anni. All'inizio del primo anno gli studenti, d'accordo con il direttore della scuola, formuleranno un piano di studi che sarà sottoposto alla approvazione del consiglio direttivo. Oltre ai quattro insegnamenti fondamentali dovranno essere compresi nel piano di studi quattro fra gli insegnamenti complementari. Gli iscritti al corso di perfezionamento in archeologia che intendono specializzarsi in "Antichità teatrali" hanno la facoltà di scegliere le quattro materie complementari fra gli insegnamenti del corso di perfezionamento in studi sul dramma antico. Art. 133. - Tutti gli insegnamenti del corso di perfezionamento in archeologia classica sono accompagnati da opportune esercitazioni. Sono, inoltre, previsti corsi di conferenze e seminari tenuti da insigni specialisti italiani e stranieri. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Tutti gli insegnamenti hanno particolare riferimento alla Sicilia. Le esercitazioni di carattere pratico si realizzano nella esplorazione archeologica e in saggi di scavo; la frequenza a dette esercitazioni è obbligatoria per tutti e due gli anni di corso. Alla fine di ogni corso, l'allievo deve dimostrare di averle frequentate e, se ha partecipato a saggi di scavo, ne farà oggetto di relazione. Art. 134. - I corsi di perfezionamento in studi sul dramma antico hanno la durata di due anni. All'inizio del primo anno gli studenti formuleranno, d'accordo col direttore della scuola, un piano di studi che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo; oltre ai due insegnamenti fondamentali dovranno essere compresi nel piano di studi cinque fra gli insegnamenti complementari. Tutti gli insegnamenti dei corsi di perfezionamento in studi sul dramma antico debbono essere orientati su problemi del teatro classico e sono accompagnati da opportune esercitazioni e sopralluoghi nei teatri classici di maggiore rinomanza. Sono previsti, inoltre, ogni anno, speciali corsi di conferenze tenute da insigni studiosi italiani e stranieri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 70. - PASQUALUCCI

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