Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 721/1983

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 27/12/1983 In vigore dal: 28/10/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 721

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 721/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 721 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 451, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso afferente alla facoltà di medicina e chirurgia: Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Art. 452. - È istituita presso l'Università di Genova la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso. Art. 453. - La direzione della scuola ha sede presso l'Università degli studi di Genova - cattedra di chirurgia d'urgenza. Art. 454. - La scuola ha lo scopo di permettere agli iscritti l'acquisizione di quelle nozioni specialistiche teoriche e pratiche che permettono di espletare attività in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso dopo il conferimento del diploma di specializzazione. Art. 455. - La durata del corso è di cinque anni accademici e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 456. - Il numero degli iscritti è di sei per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Art. 457. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 458. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposta multipla, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea in medicina e chirurgia nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 459. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso; 2) patologia chirurgica; 3) anatomia chirurgica; 4) semeiotica; 5) anestesiologia; 6) ricerche di laboratorio; 7) anatomia patologica; 8) endoscopia; 9) fisiopatologia chirurgica; 10) chirurgia sperimentale; 11) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza; 12) rianimazione; 13) chirurgia vascolare d'urgenza; 14) traumatologia dell'apparato locomotore; 15) neurotraumatologia; 16) terapia intensiva; 17) radiologia; 18) chirurgia ginecologica d'urgenza; 19) chirurgia pediatrica d'urgenza; 20) chirurgia plastica e riparatrice; 21) chirurgia toracica d'urgenza; 22) cardiochirurgia d'urgenza; 23) angioradiologia; 24) chirurgia urologica d'urgenza; 25) traumatologia maxillo-facciale; 26) trattamento del politraumatizzato; 27) medicina legale. Art. 460. - Le materie di insegnamento sono così distribuite: 1° Anno: 1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I; 2) patologia chirurgica I; 3) anatomia chirurgica; 4) semeiotica I; 5) anestesiologia; 6) ricerche di laboratorio; 7) chirurgia sperimentale. 2° Anno: 8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II; 9) patologia chirurgica II; 10) anatomia patologica; 11) endoscopia; 12) fisiopatologia chirurgica I; 13) semeiotica II; 14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza; 15) rianimazione. 3° Anno: 16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III; 17) patologia chirurgica III; 18) chirurgia vascolare d'urgenza; 19) traumatologia dell'apparato locomotore I; 20) neurotraumatologia I; 21) fisiopatologia chirurgica II; 22) terapia intensiva I; 23) radiologia. 4° Anno: 24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV; 25) chirurgia ginecologica d'urgenza; 26) chirurgia pediatrica d'urgenza; 27) chirurgia plastica e riparatrice I; 28) traumatologia dell'apparato locomotore II; 29) neurotraumatologia II; 30) chirurgia toracica d'urgenza I; 31) terapia intensiva II. 5° Anno: 32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V; 33) chirurgia plastica riparatrice II; 34) chirurgia toracica d'urgenza II; 35) cardiochirurgia d'urgenza; 36) chirurgia urologica d'urgenza; 37) angioradiologia; 38) traumatologia maxillo-facciale; 39) trattamento del politraumatizzato; 40) medicina legale. Tutti gli insegnamenti di cui sopra, specifici della scuola, afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia. Art. 461. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello globale di preparazione del candidato, nelle singole discipline e relative attività pratiche descritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 462. - Gli allievi dovranno svolgere le seguenti attività pratiche: tecniche endoscopiche, attività ambulatoriale, attività di sala operatoria presso la cattedra di chirurgia d'urgenza e le strutture eventualmente convenzionate e la XIII U.S.L. pronto soccorso ed astanteria dell'ospedale S. Martino. La frequenza alle predette attività pratiche e a quelle didattiche è regolata in base alle disposizioni impartite dal direttore della scuola secondo i disposti di legge, sentito il consiglio della stessa. Per l'ammissione agli esami gli allievi dovranno aver frequentato almeno l'80% delle lezioni, con particolare obbligo nei periodi indicati dal professore ufficiale del corso, per le esercitazioni e per le attività pratiche. L'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (eventualmente anche all'estero in base alla normativa vigente), è riconosciuta utile ai fini della frequenza. Art. 463. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista. Art. 464. - L'importo delle tasse e soprattasse e contributi generali dovuti dagli iscritti alla scuola è quello previsto per gli iscritti ai vari corsi di laurea; il contributo per le esercitazioni è stabilito dal consiglio di amministrazione in base alle normative vigenti. Art. 465. - È costituito il consiglio della scuola - presieduto da un direttore - il quale è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 , al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1983 Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 77

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