Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 723/1976

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 30/10/1976 In vigore dal: 10/05/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. 723

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 723/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. 723 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 207, 208, 209, 210, 211, concernenti la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 207. - È istituita presso l'istituto di igiene la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di igiene. Art. 208. - La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è articolata secondo il seguente triplice indirizzo: a) indirizzo dietetico; b) indirizzo nutrizionistico; c) indirizzo tecnologico. L'attivazione di quest'ultimo indirizzo è facoltativa nelle singole scuole. L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare, altresì, la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana. A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio dei problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonchè a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori. A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali. L'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutritivi ed igienici sul prodotto finito, nonchè a stimolare la ricerca in questo settore. A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienza delle preparazioni alimentari. Il numero degli iscritti è fissato in dieci per ogni anno di corso e per ogni indirizzo (totale sessanta iscritti). Art. 209. - La durata del corso per tutti e tre gli indirizzi è di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione possono essere ammessi al terzo anno per ottenere il completamento di corso in uno dei tre indirizzi. Nel primo biennio vengono impartiti insegnamenti comuni agli iscritti a tutti e tre gli indirizzi: gli insegnamenti si differenziano invece al terzo anno a seconda dell'indirizzo prescelto. Art. 210. - Il piano di insegnamento della scuola risulta pertanto così strutturato: 1° Anno: chimica degli alimenti; biochimica della nutrizione; fisiologia generale della nutrizione; istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari. 2° Anno: fisiologia della nutrizione umana; igiene alimentare ed elementi di legislazione; istituzioni di tecnologie alimentari; biochimica patologica della nutrizione. 3° Anno: A) Indirizzo dietetico: alimentazione umana; dietetica nell'età adulta; dietetica nell'infanzia; dietetica per le collettività; malattie dell'alimentazione e dietoterapia; dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi. B) Indirizzo nutrizionistico: alimentazione umana; alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro; ecologia e geografia dell'alimentazione; economia e statistica applicata all'alimentazione; tecnica dei rilevamenti alimentari; analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici; sofisticazioni e adulterazioni alimentari. C) Indirizzo tecnologico: microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare; tecnologia industriale di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale; tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale; analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici; sofisticazioni e adulterazioni alimentari. I corsi sopraindicati possono essere integrati da insegnamenti complementari decisi dal consiglio direttivo della scuola, nonchè da conferenze su argomenti speciali (psicologia dell'alimentazione, antropologia nutrizionale, organizzazione della vigilanza e del controllo sulla produzione e commercio degli alimenti e bevande, ecc.). Art. 211. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento annuali contemplate nel piano di studio. L'esame di diploma consisterà nella dissertazione scritta su un argomento approvato dalla direzione della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma saranno nominate secondo le norme generali di cui agli articoli 120 e 121 dello statuto. Dopo l'art. 286, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli concernenti l'istituzione della scuola di specializzazione in citogenetica umana. Scuola di specializzazione in citogenetica umana Art. 287. - La scuola di specializzazione in citogenetica umana ha lo scopo di fornite una preparazione scientifica e tecnico-pratica a coloro che intendono dedicarsi a questa disciplina sia nei suoi aspetti di ricerca scientifica specializzata che nelle sue varie applicazioni pratiche nell'ambito della medicina. Possono esservi ammessi i laureati in medicina e chirurgia e in scienze biologiche. Il corso ha la durata di tre anni e si svolge presso l'istituto di biologia e zoologia generale della facoltà di medicina e chirurgia. Gli iscritti a ciascun anno non potranno superare il numero di cinque. Nel caso che le domande fossero in numero maggiore, verrà effettuata una selezione mediante una graduatoria formulata sulla base della valutazione dei titoli e del risultato di prove d'esame. La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di biologia e zoologia generale della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 288. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica generale; citogenetica generale; genetica biochimica; biochimica cellulare; tecniche delle colture in vitro; biochimica delle cellule in vitro; radiobiologia generale. 2° Anno: genetica medica; citogenetica dell'uomo; anomalie cromosomiche da radiazioni; citochimica; tecnica microscopica; tecniche di analisi cromosomica; patologia cromosomica dell'uomo. 3° Anno: malattie cromosomiche legate alla riproduzione; malattie cromosomiche in pediatria; malattie cromosomiche in medicina interna; malattie cromosomiche in neuropsichiatria; farmacogenetica; patologia cromosomica dei tumori; prognosi genetica e prevenzione delle malattie cromosomiche. Art. 289. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni degli insegnamenti ufficiali della scuola il direttore può stabilire che, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola siano tenuti corsi di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Gli iscritti devono superare tutti gli esami delle materie del primo anno per essere ammessi al secondo e tutti quelli delle materie del secondo per essere ammessi al terzo. L'esame di diploma consisterà nella stesura e discussione di una tesi scritta su tema concordato col direttore della scuola e di una prova pratica. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza della scuola.Se anche al secondo esame non fosse loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 1

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