Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 723/1984
Modificazioni agli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (regolamento organico del Corpo della guardia di finanza).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1984, n. 723
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 723/1984
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1984, n. 723
## Modificazioni agli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926,
n. 126 (regolamento organico del Corpo della guardia di finanza).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 ; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 , recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni; Ritenuta la necessità di decentrare alcuni compiti già demandati al comandante generale della Guardia di finanza; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984; Sulla proposta del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 , sono così modificati: "Art. 93. - I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneità voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto. Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27. Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare è disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza. Art. 94. - In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, può autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 3
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