Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 728/1956
Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 728
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 728/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 728
## Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 ; 26 marzo 1942, n. 328, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027 ; 11 aprile 1951, n. 565 ; 23 gennaio 1952, n. 365 ; 26 ottobre 1952, n. 4542 ; 10 febbraio 1953, n. 550 ; 30 luglio 1953, n. 716 ; 6 ottobre 1953, n. 1097 ; 29 maggio 1954, n. 752 ; 24 settembre 1954, n. 1206 ; 16 febbraio 1955, n. 137 ; 15 luglio 1955, n. 759 ; 8 agosto 1955, n. 911 e 21 settembre 1955, n. 955 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato, come appresso, nella parte riguardante le norme generali relative alle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia: L'art. 76 (già 69) è sostituito dal seguente: "Possono essere esonerati dalla frequenza di uno o più anni di corso previo parere favorevole, in ogni caso, del Consiglio di Facoltà su proposta del direttore della scuola, i laureati che siano stati assistenti effettivi, incaricati e volontari in un Istituto universitario della disciplina". L'art. 77 (già 70) è sostituito dal seguente: "In ogni caso però gli iscritti devono sostenere tutti gli esami del corso e l'esame di diploma e pagare le tasse per gli anni di corso effettivamente seguiti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 111. - CARLOMAGNO
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