Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 731/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 01/02/1975 In vigore dal: 06/06/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974, n. 731

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 731/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974, n. 731 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione: Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 257 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola in malattie infettive. Dopo l'art. 300, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive. Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 301. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive è di tre anni. Il numero dei posti disponibili per gli allievi specialisti è di quattro per ogni anno di corso. Possono ottenere la iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed in una prova orale. Art. 302. - Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso: 1° Anno: 1) Epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia; 3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno). 2° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno); 2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; 3) Anatomia patologica delle malattie infettive; 4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno). 3° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno); 2) Malattie infettive dei Paesi caldi; 3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; 4) Legislazione sanitaria e malattie infettive. Art. 303. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche da eseguirsi nei reparti della divisione specialità pediatriche, sezione malattie infettive, e nei laboratori della clinica pediatrica. Gli allievi dovranno frequentare i reparti di degenza ed i laboratori clinici per un periodo non inferiore agli otto mesi per ogni anno di corso. Art. 304. - Durante l'intero corso gli allievi dovranno superare i seguenti esami, per essere ammessi allo anno di corso successivo ed all'esame di diploma: 1° Anno: un esame sulle seguenti discipline: epidemiologia generale delle malattie infettive e nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia. 2° Anno: un esame relativo alle discipline: a) semeiotica e diagnostica delle malattie infettive; b) anatomia patologica delle malattie infettive; c) tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (1° e 2° anno). 3° Anno: un esame relativo alle discipline: a) patologia e clinica delle malattie infettive (1° e 2° anno); b) malattie infettive dei Paesi caldi. Un esame relativo alle discipline: a) farmacologia e terapia generale delle malattie infettive; b) legislazione sanitaria e malattie infettive. Art. 305. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno discutere, di fronte ad apposita commissione, una tesi scritta su un argomento riguardante le malattie infettive. La direzione della scuola è affidata al professore ufficiale dell'insegnamento di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 26

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