Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 740/1954

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 30/08/1954 In vigore dal: 26/04/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 740

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 740/1954 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 740 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229 ; 30 ottobre 1930, n. 1931 ; 22 ottobre 1931, n. 1463 ; 27 ottobre 1932, n. 2079 ; 27 dicembre 1934, n. 2435 ; 1 ottobre 1936, n. 2472 ; 20 aprile 1939, n. 1068 ; 2 ottobre 1940, n. 1470 ; 24 novembre 1941, n. 1443, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 ; 31 ottobre 1950, n. 1278 ; 19 giugno 1951, n. 1093 ; 27 ottobre 1951, n. 1805 ; 27 ottobre 1951, numero 1806 ; 2 agosto 1952, n. 1222 e 12 maggio 1953, n. 549 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787 ; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: 23) "Estetica". Il decimo comma è sostituito dal seguente: "La letteratura italiana, la letteratura latina, e un terzo insegnamento fondamentale (che per coloro che scelgono l'indirizzo classico è obbligatoriamente la letteratura greca) devono essere seguiti per un biennio. Può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere". L'undicesimo comma è sostituito dal seguente: "Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina e una prova scritta di italiano integrativa dell'unico esame di italiano". Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: 15) "Filosofia della scienza; 16) Estetica". Art. 36. - Agli insegnamenti fondamentali del 1° biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: 7) "Chimica biologica; 8) Microbiologia". Agli insegnamenti fondamentali del 3° biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Radiologia (semestrale)". Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 8) "Statistica sanitaria". Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: 9) "Scienza dell'alimentazione". Dopo l'art. 69 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesia. Scuola di specializzazione in anestesia Art. 70. - È istituita presso l'Istituto di patologia chirurgica della Università di Pavia una scuola di specializzazione in anestesia per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia. La scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'Istituto di patologia chirurgica e della clinica chirurgica. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di patologia chirurgica. Art. 71. - Sono ammessi alla scuola, in numero non superiore a quattro, i medici che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia nelle Università italiane da non più di quattro anni al momento della iscrizione. Art. 72. - La selezione dei richiedenti la iscrizione, al fine della ammissione entro il numero dei posti disponibili, è fatta dalla Direzione della scuola che provvederà alla valutazione degli aspiranti in base ai titoli di studio, ed eventualmente, a mezzo di esami. Art. 73. - La durata del corso è di due anni; in questo periodo gli specializzandi sono tenuti a prestare regolare e continuato servizio di internato nell'Istituto di patologia chirurgica o nella clinica chirurgica dell'Università. Art. 74. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 1) I fondamenti anatomici delle anestesie; 2) I fondamenti fisiologici delle anestesie; 3) I fondamenti farmacologici delle anestesie; 4) Le anestesie generali; 5) Le anestesie loco-regionali; 6) Trattamenti pre e post-anestetici; 7) La rianimazione. Tali insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche di tecnica anestesiologica e di rianimazione. Art. 75. - Gli insegnanti della scuola sono designati dal Consiglio di facoltà. Art. 76. - Al termine del corso gli allievi dovranno superare: un esame speciale sulla materia degli insegnamenti fondamentali; un esame speciale sulla materia degli insegnamenti teorico-pratici; un esame di diploma consistente in una dissertazione scritta su argomento attinente all'anestesia, proposto dal direttore della scuola. La dissertazione scritta deve essere depositata in Segreteria quindici giorni prima dell'esame di diploma. Art. 77. - Le Commissioni degli esami speciali saranno costituite di tre membri nominati dal preside della Facoltà a scelta fra gli insegnanti della scuola. La Commissione degli esami di diploma è composta di cinque membri ed è presieduta dal direttore della scuola. Art. 78. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse secondo le norme generali vigenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 82. - TEMPESTA

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