Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 740/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 740
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 740/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 740
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 147 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 133, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'approvazione del regolamento del seminario di applicazione forense: Art. 1 Art. 134. - Alla facoltà di giurisprudenza è annesso un seminario di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio delle professioni legali. Esso è regolato dalle presenti norme. II seminario ha le funzioni di cui all' art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 . Art. 135. - Il seminario ha sede nei locali destinatigli dal rettore e si vale dei servizi e degli uffici universitari. I mezzi per il funzionamento del seminario sono tratti dai contributi dell'Università e da eventuali elargizioni di enti pubblici o privati. Art. 136. - Il seminario è retto da un direttore eletto dal consiglio della facoltà di giurisprudenza fra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà medesima e da due consiglieri, uno dei quali è il preside della facoltà e l'altro è eletto dal consiglio di facoltà fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore ed il consigliere elettivo durano in carica un triennio e possono essere confermati. Art. 137. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie: diritto amministrativo; diritto civile; diritto penale; diritto romano; procedura civile; procedura penale. Le esercitazioni, che devono rivestire carattere essenzialmente preparatorio allo svolgimento delle professioni legali, ed in ispecie di quelle giudiziarie, forense e notarile, comprendono studi pratici di testi legislativi e di casi giurisprudenziali, relazioni, discussioni, redazione di atti ed in genere di compiti scritti, esame di incartamenti processuali, accessi ad uffici con ispezione di atti e registri, ed ogni altra attività corrispondente ai fini ed al carattere del seminario. Art. 138. - L'incarico dei corsi di esercitazioni è conferito per ogni anno accademico dal consiglio direttivo ai professori ufficiali delle rispettive materie o di materie affini presso la facoltà di giurisprudenza od ai professori di materie giuridiche presso altre facoltà dell'Università di Trieste. I professori incaricati devono organizzare l'espletamento delle esercitazioni, ciascuno per il rispettivo settore, anche mediante collaborazione reciproca fra le varie materie, nel modo da essi discrezionalmente ritenuto più efficace per il perseguimento degli scopi del seminario ed, a tal fine, possono farsi coadiuvare, in tutto od in parte, da liberi docenti o da cultori della materia, scelti fra i magistrati, gli avvocati ed in genere fra le persone aventi una particolare competenza. L'incarico dei corsi di esercitazioni non è da considerarsi ad alcun effetto come incarico di insegnamento universitario. Art. 139. - Il corso di esercitazioni coincide con l'anno accademico e, nell'arco del periodo dal 1 novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo, si svolge, per le rispettive materie, secondo un calendario predisposto da ciascuno degli incaricati. Quando lo reputi opportuno, il direttore può indire l'adunanza degli incaricati per ogni esigenza didattica. Le adunanze alle quali partecipano anche i membri del consiglio direttivo che non siano incaricati di corsi di esercitazioni, sono presiedute dal direttore. Il consiglio direttivo può altresì disporre che siano organizzati conferenze o cicli di conferenze, convegni e pubblici dibattiti su temi costituenti oggetto del corso e quant'altro possa servire per il raggiungimento degli scopi del seminario. Art. 140. - Il direttore nomina fra gli assistenti od i cultori di materie giuridiche della facoltà di giurisprudenza un segretario, che assiste alle adunanze del consiglio direttivo per la redazione del verbale, ha cura dei registri delle presenze, dà le opportune comunicazioni ai docenti ed agli iscritti e svolge tutte le altre mansioni che il direttore gli affida. Il segretario può essere affiancato, specie per qualche mansione particolare, da altri assistenti o cultori. Art. 141. - Possono iscriversi al seminario, in qualità di praticanti, i laureati in giurisprudenza. Gli iscritti ricevono un libretto che è firmato dal direttore o da altro membro del consiglio direttivo e sul quale è apposta la fotografia del titolare. Nel libretto si indicano i corsi di esercitazioni seguiti e si annotano da parte dei docenti le attestazioni di frequenza e le altre che siano ritenute opportune. Il direttore può ammettere ad assistere come uditori ai singoli corsi di esercitazioni studenti laureandi in giurisprudenza nonchè persone svolgenti professioni legali che desiderino approfondire talune questioni. La tassa di iscrizione e frequenza è fissata in L. 20.000. Art. 142. - Le infrazioni alla disciplina universitaria ed a quella particolare del seminario compiute degli iscritti o dagli uditori sono punite: 1) con l'ammonizione; 2) con l'espulsione dal seminario. L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, dopo aver ammesso l'iscritto a discolparsi. L'espulsione è deliberata dal consiglio direttivo, con l'approvazione del rettore, previa assegnazione all'incolpato del termine di dieci giorni per la presentazione di giustificazioni scritte. Art. 143. - Agli iscritti che abbiano frequentato il seminario almeno per un anno con diligenza e con profitto, secondo criteri discrezionalmente adottabili, per le rispettive materie, dagli incaricati delle esercitazioni, viene rilasciato, a loro richiesta, dal direttore un certificato finale agli effetti dell' art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , in relazione all' art. 18 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 . Il rilascio di tale certificato è soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne. Art. 144. - Ogni anno, non oltre il 15 luglio, il consiglio direttivo formula le proposte relative al fabbisogno finanziario del seminario per l'anno successivo ed all'erogazione dei fondi, sulle quali sarà provveduto dalle competenti autorità in occasione della compilazione del bilancio universitario. Art. 145. - Il consiglio direttivo fissa, in relazione alle disponibilità del seminario, i compensi da attribuire a coloro che siano incaricati di svolgere i corsi di esercitazioni e, su proposta di questi ultimi, eventualmente a quanti altri li abbiano in qualunque modo coadiuvati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 15
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