Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 744/1961
Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, ad emettere cartelle fondiarie.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 744
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 744/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 744
## Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della Regione
marchigiana, con sede in Ancona, ad emettere cartelle fondiarie.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , che approva il regolamento per d'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni e integrazioni; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683 ; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 , e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ; Visto il proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151, che ha, eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ne ha approvato lo statuto e lo ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino; Vista la domanda presentata dal predetto Istituto in data 8 giugno 1961; Considerato che l'Istituto stesso ha dimostrato di possedere, crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del fondo di garanzia di L. 1 miliardo; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, è autorizzato ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all' art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1961 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 26. - DI PRETORO
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