Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 749/1967

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 28/08/1967 In vigore dal: 31/05/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1967, n. 749

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 749/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1967, n. 749 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 8, è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche. Alla Facoltà è annessa la Scuola di statistica che conferisce il diploma in statistica. Dopo l'art. 12 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze politiche annesso alla Facoltà di giurisprudenza. Corso di laurea in Scienze politiche Art. 1 Art. 13. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Dottrina dello Stato; 2) Istituzioni di diritto privato; 3) Istituzioni di diritto pubblico; 4) Diritto amministrativo (biennale); 5) Diritto internazionale; 6) Diritto del lavoro; 7) Diritto costituzionale italiano e comparato; 8) Storia moderna (biennale); 9) Storia delle dottrine politiche; 10) Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici; 11) Storia dei trattati e politica internazionale; 12) Geografia politica ed economica; 13) Economia politica; 14) Politica economica e finanziaria; 15) Statistica; 16) Scienza delle finanze; 17) Istituzioni di diritto e di procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1) Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici; 2) Demografia; 3) Diritto internazionale privato; 4) Filosofia del diritto; 5) Organizzazione internazionale; 6) Scienza dell'amministrazione; 7) Sociologia; 8) Statistica economica; 9) Storia delle istituzioni politiche; 10) Storia contemporanea; 11) Storia dei movimenti sindacali; 12) Storia dei movimenti e dei partiti politici; 13) Storia delle dottrine economiche; 14) Storia economica. Lo studente, nella scelta degli insegnamenti complementari, deve valersi, per due di essi, di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dello Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta dovrà essere approvata dal preside della Facoltà. Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro complementari. Art. 14. - L'esame di laurea consiste: 1) nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su un tema precedentemente approvato dal professore della materia; 2) nella discussione orale di una breve dissertazione scritta su altro tema approvato in precedenza dal professore della materia, su argomento diverso da quello della dissertazione di laurea. La dissertazione deve essere presentata alla segreteria in quadruplice copia e la sottotesi in triplice copia almeno un mese prima della data dell'esame di laurea, salvo proroga concessa dal preside della Facoltà. Art. 15. - Gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni di diritto pubblico dovranno essere superati prima di quelli di Diritto del lavoro, Diritto costituzionale italiano e comparato, Diritto amministrativo e Diritto internazionale. L'esame di Economia politica dovrà essere superato prima di quello di Politica economica e finanziaria. Art. 16. - Gli esami delle materie biennali saranno sostenuti alla fine del biennio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 maggio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 14. - CARUSO

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