Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 75/1990

Concessione di amnistia.

Pubblicato: 12/04/1990 In vigore dal: 12/04/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 75/1990 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1990, n. 75 ## Concessione di amnistia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 79 della Costituzione ; Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 11 aprile 1990, n. 73; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 (Amnistia) 1. È concessa amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena; b) per i reati previsti dall' articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione; c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale : 1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall' articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose; 4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall' articolo 61, n. 7, del codice penale ; ((2)) d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1 , 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 , quando ricorre l'attenuamte di cui all'articolo 5 della predetta legge; e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza; f) per il reato previsto dall' articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all' articolo 61 del codice penale , fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonchè da quella di cui all' articolo 112, n. 2, del codice penale , sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte; g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell' articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, della legge 27 maggio 1935, n. 835 , come sostituito da ultimo dall' articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale ; h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e della detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente; i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica. 2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall' articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva. 3. Non si applica l'ultimo comma dell' articolo 151 del codice penale . ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1997, n.31) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente art. 1, comma 1, lettera c), n. 4 "nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall' art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall' art. 61, n. 7, del codice penale ".

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