Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile dei Servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 750
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 750/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 750
## Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del
personale a contratto a termine rinnovabile dei Servizi delle
informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione della
legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520 , per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto interministeriale 1 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1962 , registro n. 5, foglio n. 27, sono rideterminate nelle misure seguenti: Gruppo 1° L. 100.300 Gruppo 2° L. 85.300 Gruppo 3° L. 68.100
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