Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 753/1967

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 28/08/1967 In vigore dal: 18/07/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. 753

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 753/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. 753 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 581 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, della Scuola di specializzazione in Criminologia clinica. Scuola di specializzazione in Criminologia clinica Art. 582. - Presso l'Istituto di antropologia criminale dell'Università di Roma è istituita una Scuola di specializzazione in Criminologia clinica. Art. 583. - La durata di detta Scuola è di tre anni accademici. Art. 584. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: a) Criminologia generale e Criminologia clinica; b) Scienza della persona umana - personalità - criminologia clinica; c) Psicologia e psicopatologia clinica e Criminologia clinica; d) Malattie mentali e Criminologia clinica; e) Semeiotica criminologica: esame medico, psicologico, sociale del criminale; f) Diagnostica criminologica: Criminogenesi - Criminodinamica - Genesi e dinamica dei singoli comportamenti antisociali e criminosi; g) Terapia criminologica: Trattamento delle varie forme di capacità a delinquere e di pericolosità criminale - Il trattamento individualizzato; h) Giustizia penale e Criminologia clinica; i) Profilassi criminale e Criminologia clinica. Art. 585. - Il piano di studi della Scuola di specializzazione in Criminologia clinica è il seguente: 1° Anno: 1) Criminologia generale e Criminologia clinica (I e II anno); 2) Scienza della persona umana - personalità e criminologia clinica; 3) Psicologia e Criminologia clinica; 4) Psicopatologia clinica e Criminologia clinica; 5) Malattie mentali e Criminologia clinica. 6) Semeiotica criminologica; 7) Esame medico del criminale; 8) Esame psicologico del criminale; 9) Esame sociale del criminale; 10) Diagnostica criminologica; 11) Criminogenesi - Criminodinamica; 12) Genesi e dinamica dei singoli comportamenti antisociali e criminosi (secondo e terzo anno). 3° Anno: 13) Terapia criminologica; 14) Trattamento delle varie forme di capacità a delinquere e di pericolosità criminale; 15) Il trattamento individualizzato; 16) Giustizia penale e Criminologia clinica; 17) Profilassi criminale e Criminologia clinica. Art. 586. - Per gli insegnamenti alle lettere e), f), g), sono previste esercitazioni pratiche presso Istituti penitenziari specializzati. Art. 587. - I suddetti insegnamenti saranno integrati da conferenze e da brevi corsi affidati a professori italiani e stranieri. Art. 588. - Alla Scuola sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia. Art. 589. - Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola. Art. 590. - L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'art. 398. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 19. - CARUSO

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