Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 754/1954
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 754
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 754/1954
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 754
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 , e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846 ; 25 ottobre 1928, n. 3510 ; 31 ottobre 1929, n. 2396 ; 30 ottobre 1930, n. 1859 ; 1 ottobre 1931, n. 1371 ; 27 ottobre 1932, n. 2086 ; 6 dicembre 1934, n. 2281 ; 1 ottobre 1936, n. 2474 ; 20 aprile 1939, n. 1086 ; 16 marzo 1942, n. 324 ; 5 settembre 1942, n. 1236 ; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505 ; 30 ottobre 1949, n. 1058 ; 4 luglio 1930, n. 1255 ; 31 ottobre 1930, n. 1312 e 31 agosto 1951, n. 1102 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: "Malattie infettive; Parassitologia; Urologia; Semeiotica medica; Puericoltura". Art. 48, comma primo. - Dopo la laurea in scienze naturali sono aggiunte le seguenti: "in scienze biologiche; in scienze geologiche". Art. 49. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti: "14) Scienza dell'alimentazione; 15) Fisiologia generale (corso speciale per chimici)". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e aggiunto quello di: "14) Fisiologia e igiene del lavoro industriale". Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: " 9) Elettrologia; 10) Onde elettromagnetiche; 11) Radioattività; 12) Ottica; 13) Acustica; 14) Termologia; 15) Calcolo delle probabilità; 16) Meccanica superiore; 17) Geometria differenziale". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti: " 9) Matematiche elementari dal punto di vista superiore; 10) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana; 11) Calcolo delle probabilità; 12) Calcoli numerici e grafici; 13) Teoria dei numeri; 14) Geometria differenziale; 15) Geometria algebrica; 16) Topologia; 17) Storia delle matematiche". Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti: "13) Matematiche elementari dal punto di vista superiore; 14) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana; 15) Calcolo delle probabilità; 16) Calcoli numerici e grafici; 17) Geometria differenziale; 18) Meccanica statistica; 19) Topologia; 20) Onde elettromagnetiche; 21) Storia, delle matematiche". Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: "16) Entomologia agraria; 17) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 18) Genetica; 19) Petrografia; 20) Vulcanologia; 21) Statistica". Dopo l'art. 54, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Laurea in scienze biologiche. Art. 55. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Chimica organica; 5) Botanica (biennale); 6) Zoologia (biennale); 7) Anatomia comparata; 8) Anatomia umana; 9) Istologia ed embriologia; 10) Fisiologia generale (biennale); 11) Chimica biologica; 12) Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica fisica; 2) Biologia generale; 3) Antropologia; 4) Etnologia; 5) Genetica; 6) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 7) Idrobiologia e pescicoltura; 8) Patologia generale; 9) Microbiologia; 10) Parassitologia; 11) Entomologia agraria; 12) Fisiologia vegetale; 13) Patologia vegetale; 14) Geologia; 15) Paleontologia; 16) Statistica. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Laurea in scienze geologiche Art. 56. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica sperimentale (biennale); 3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) Mineralogia; 5) Geologia; 6) Geologia applicata; 7) Paleontologia; 8) Geografia; 9) Geografia fisica; 10) Topografia e cartografia; 11) Fisica terrestre; 12) Petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Chimica fisica; 3) Geochimica; 4) Astronomia; 5) Geodesia; 6) Zoologia; 7) Botanica; 8) Antropologia; 9) Etnologia; 10) Geografia economica; 11) Vulcanologia; 12) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 13) Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno; 14) Statistica. Gli insegnamenti di "botanica" e di "zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico. Per l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 59 (già 57). - Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per le lauree in chimica ed in chimica industriale iscrizione all'insegnamento di esercitazioni di preparazioni chimiche ed il relativo esame devono precedere l'iscrizione alle esercitazioni di analisi chimica qualitativa; l'esame di mineralogia deve essere preceduto dagli esami di chimica generale ed inorganica I e di fisica sperimentale I". Al sesto comma è aggiunto quanto appresso: "L'esame di mineralogia deve essere preceduto dagli esami di: istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica e di fisica; Dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti: "Per il biennio propedeutico agli studi di ingegneria l'esame di mineralogia e geologia deve essere preceduto dagli esami di: geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale I". "Per il corso di laurea in scienze geologiche lo studente non può sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quelli di istituzioni di matematiche, di chimica e di lisica; l'esame di geologia se non ha superato quelli di mineralogia, petrografia, paleontologia geografia fisica; quello di geologia applicata se non ha superato quello di geologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954 Atti del Governo, registro 85, foglio n. 117. - CARLOMAGNO
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