Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 754/1994
Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 754
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 754/1994
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 754
## Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Istituto superiore di sanita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Funzioni e compiti 1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 : a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica; b) esercita attività di consulenza in campo ambientale per quanto attiene la tutela della salute pubblica; c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo; d) esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e controlli analitici; e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro; f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; alla classificazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui è vietato l'uso nella pratica sportiva; inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura; g) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici; h) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico; i) stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali; l) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica; m) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica; n) appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".
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