Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 755/1983
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 755
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 755/1983
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 755
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 , e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della Pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene mentale: Art. 1 Art. 187. - È istituita presso l'Università di Messina la scuola di specializzazione in igiene mentale che conferisce il diploma di specialista in igiene mentale. Art. 188. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di igiene mentale sita al policlinico universitario di Messina. Art. 189. - La scuola ha lo scopo di formare i medici operatori sul territorio nell'ottica della prevenzione e del recupero del disturbo psichico con metodologie diverse da quella di tipo solamente assistenziale-curativo, modello in uso della psichiatria tradizionale. Art. 190. - La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 191. - Il numero degli iscritti è di nove per ogni anno e complessivamente di trentasei per l'intero corso di studi. Art. 192. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 193. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 194. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) fisiopatologia clinica del sistema nervoso; 2) psicologia medica; 3) legislazione sanitaria; 4) igiene mentale generale; 5) psicologia dinamica; 6) semeiotica psichiatrica e psicoigienica; 7) psicoterapia I. 2° Anno: 1) psicopedagogia; 2) psicodiagnostica; 3) neuropsichiatria infantile; 4) clinica psichiatrica I; 5) psicosomatica clinica; 6) igiene mentale dell'età evolutiva; 7) psicoterapia II. 3° Anno: 1) psicologia sociale e del lavoro; 2) clinica psichiatrica II; 3) igiene mentale dell'età adulta; 4) psichiatria sociale; 5) prevenzione psichiatrica I; 6) igiene mentale sociale; 7) psicoterapia III. 4° Anno: 1) igiene mentale geriatrica; 2) prevenzione psichiatrica II; 3) farmacoterapia; 4) demografia, statistica medica e metodologia epidemiologica psichiatrica; 5) igiene mentale nelle devianze; 6) psichiatria forense; 7) psicoterapia IV. Tutte le discipline di insegnamento afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia. La materia di insegnamento di psicopedagogia afferisce anche alla facoltà di magistero. Art. 195. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 196. - Lo specializzando dovrà frequentare obbligatoriamente le attività didattiche, consistenti in lezioni teoriche e teorico-pratiche, seminari, gruppi di studio, gruppi di ricerca ed esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola che verranno espletate a giorni alterni nel corso della settimana, secondo un calendario prestabilito dal consiglio della scuola medesima. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 197. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 198. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 199. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario, che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegna nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983 Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 22
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