Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 758/1953

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 21/10/1953 In vigore dal: 30/07/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 758

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 758/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 758 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1928, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169 ; 31 ottobre 1929, n. 2481 ; 30 ottobre 1930, n. 1858 ; 27 ottobre 1932, n. 2082 ; 13 dicembre 1934, n. 2404 ; 1 ottobre 1936, n. 2020 ; 13 luglio 1939, n. 1168 ; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451 ; 31 ottobre 1950, n. 1293 ; 11 maggio 1951, n. 633 e 23 gennaio 1952, n. 66 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 24 (già 20) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di una scuola di statistica annessa alla Facoltà di economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di statistica Art. 25. - È istituita presso la Facoltà di economia e commercio, una scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni. Possono esservi ammessi coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri. Art. 26. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Elementi di matematica; 2) Statistica; 3) Statistica economica - corso elementare; 4) Statistica giudiziaria (semestrale); 5) Statistica sociale (semestrale); 6) Antropometria (semestrale); 7) Statistica sanitaria (semestrale); 8) Sociologia generale e sociologia coloniale; 9) Demografia; 10) Geografia politica ed economica. Sono insegnamenti complementari: 1) Economia politica - corso elementare; 2) Biometria; 3) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico. Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria" e "statistica sociale" e quelli, pure semestrali, di "antropometria" e "statistica sanitaria" comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di "statistica economica" comporta un esame alla fine di ogni anno. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1953 EINAUDI BETTIOL Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 111. - PALLA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 758/1953 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1953

Ricostituzione dei comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare (Imperia). Decreto del Presidente della Repubblica 1285 Istituzioni, statizzazioni e soppressione di istituti di istruzione tecnica commerciale. Decreto del Presidente della Repubblica 1284 Estinzione della Cassa speciale di previdenza per il personale dipendente dal Consorzio c… Decreto del Presidente della Repubblica 1283 Approvazione del nuovo statuto della Cassa nazionale assistenza belle arti e del cambiame… Decreto del Presidente della Repubblica 1282 Istituzione in Milano dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. Decreto del Presidente della Repubblica 1280