Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 758/1966
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 758
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 758/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 758
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 18 aprile 1951, n. 964 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 15 , 2 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 41 è abrogato e sostituito dal seguente: "La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in Matematica; b) la laurea in Fisica; c) la laurea in Chimica; d) la laurea in Scienze naturali; e) la laurea in Scienze biologiche; f) la laurea in Scienze geologiche. La Facoltà comprende inoltre il corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria. La durata degli studi per i corsi di laurea in Matematica, in Fisica, in Scienze naturali, in Scienze biologiche e in Scienze geologiche, è di quattro anni. La durata degli studi per il corso di laurea in Chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. Titolo di ammissione a tutti i corsi di laurea è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Titolo di ammissione ai corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Dopo l'art. 61 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze geologiche annesso alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Corso di laurea in Scienze geologiche Art. 62. Le materie di insegnamento per il conferimento della laurea in Scienze geologiche sono le seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica sperimentale (biennale); 3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 4) Mineralogia; 5) Geologia; 6) Geologia applicata; 7) Paleontologia; 8) Geografia; 9) Geografia fisica; 10) Topografia e cartografia; 11) Fisica terrestre; 12) Petrografia. Insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Chimica fisica; 3) Geochimica; 4) Geodesia; 5) Zoologia; 6) Botanica; 7) Antropologia; 8) Etnologia; 9) Vulcanologia; 10) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 11) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 12) Statistica; 13) Giacimenti minerari; 14) Micropaleontologia; 15) Geotecnica; 16) Geologia degli idrocarburi; 17) Sedimentologia; 18) Rilevamento geologico; 19) Stratigrafia; 20) Analisi mineralogica delle rocce; 21) Mineralogia e petrografia applicate. Art. 63. Gli insegnamenti di "Botanica" e di "Zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico. Per l'insegnamento dell'Analisi matematica valgono le norme stabilite per la laurea in Matematica. Agli effetti degli esami sono da considerarsi: le Istituzioni di matematiche come propedeutiche alla Fisica sperimentale (biennale) e la Chimica generale ed inorganica rispetto alla Chimica organica e alla Mineralogia. I corsi di Chimica generale ed inorganica, di Mineralogia, di Geologia, di Geologia applicata, di Geografia fisica, di Petrografia, di Paleontologia, di Fisica terrestre e quelli complementari di Botanica, di Zoologia e di Giacimenti minerari comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni in campagna. Il corso di Fisica sperimentale (biennale) comporta un corso biennale di esercitazioni che ne formano parte Integrante. Il corso biennale di Fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno. Dopo il primo biennio lo studente è tenuto a frequentare per due anni come interno uno degli Istituti di mineralogia o di geologia nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Quando risulti opportuno l'assegnazione dello svolgimento di una tesi di laurea ad indirizzo misto, è consentito che lo internato biennale si compia nei due Istituti di mineralogia e geologia. Art. 64. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 65. L'esame di laurea consiste: a) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea; b) nella esposizione e discussione di due temi orali a scelta del candidato e di materie differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta. Uno dei temi orali da discutere deve riguardare un lavoro di rilevamento geologico, ove questo non faccia già parte integrante della dissertazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 22. - DI PRETORO
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