Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 758/1979
Modificazioni all'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1979, n. 758
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 758/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1979, n. 758
## Modificazioni all'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge
26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 Il primo e il secondo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , come sostituiti dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77 , sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Il personale operaio specializzato con qualifica di infermiere, di cui al quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificato dall' art. 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito con legge del 10 giugno 1978, n. 271 , presta la propria opera presso gli istituti penitenziari previsti dall'art. 59 della predetta legge 26 luglio 1975, n. 354 . Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con qualifica di infermiere presso gli istituti di cui al comma precedente, oltre ai requisiti preveduti all' art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157 , è richiesto anche il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni". L'ultimo comma dello stesso art. 122, come sostituito dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77 , è così sostituito: "I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di giorni quarantacinque presso gli istituti penitenziari di cui alla tabella E della legge 9 ottobre 1970, n. 740 o gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi o minorati psichici".
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