Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 759/1970
Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. 759
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 759/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. 759
## Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che il corso degli studi della facoltà di medicina e chirurgia è portato da due a tre anni e pertanto gli articoli 43 e 44 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Facoltà di medicina e chirurgia (limitata al primo triennio) Art. 43. - Sono titoli di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 44. - Gli insegnamenti del triennio sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno); 6) Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia; 9) Farmacologia. Insegnamenti complementari: 1) Istologia ed embriologia generale; 2) Anatomia topografica; 3) Istochimica; 4) Parassitologia; 5) Virologia; 6) Scienza dell'alimentazione; 7) Radiobiologia; 8) Storia della medicina; 9) Psicologia. Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti. Le esercitazioni per le discipline complementari sono obbligatorie invece solo per gli studenti che seguono i corsi relativi. Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale, essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi. Lo studente può ottenere l'iscrizione al 3° anno se ha frequentato gli insegnamenti fondamentali previsti per il biennio e ha superato i relativi esami. Il passaggio può, tuttavia, essere concesso se lo studente si trovi in difetto di due soli esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 8. - GRECO
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