Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 759/1985

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

Pubblicato: 27/12/1985 In vigore dal: 28/11/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1985, n. 759

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 759/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1985, n. 759 ## Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, concernente regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322 , è sostituito dal seguente: "Art. 11. - L'utenza del servizio è concessa dietro il pagamento di un canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione. L'importo del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni singola categoria di utenza di cui all'art. 4, è così stabilito: lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria A; lire unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria B; lire duemilioniseicentomila, per quelli della categoria C. Le suddette misure potranno essere revisionate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. L'importo del canone è corrisposto in unica soluzione e anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall' art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni. Le modalità di accesso agli archivi e i parametri relativi al numero dei caratteri in output e dei minuti di collegamento, sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al precedente quarto comma". NOTE Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 4 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 (citato nel secondo comma del nuovo art. 11 dello stesso D.P.R.), è il seguente: "L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie: categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura; categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacati, associazioni politiche; categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private". - Si riporta il testo dei primi tre commi dell' art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato), citato nel quarto comma del nuovo art. 11 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 : "Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione gli istituti di credito 41 diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonchè le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000".

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