Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 762/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 30/10/1970 In vigore dal: 03/08/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 762

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 762/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 762 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 49, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio e modificato nel senso che vengono attribuiti i seguenti nuovi insegnamenti complementari agli istituti della facoltà a fianco di essi indicati: 1) istituto di ricerche aziendali: ragioneria pubblica; 3) istituto di tecnica del credito: tecnica degli scambi e cambi con l'estero, economia e tecnica del credito mobiliare; 8) istituto di ricerche economico-agrarie e forestali: economia di mercato dei prodotti agricoli; 9) istituto di matematica: ricerca operativa, teoria delle decisioni e teoria dei giochi; 10) istituto di statistica: statistica aziendale. Dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in "Fisica dello stato solido" annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di perfezionamento in "Fisica dello stato solido" Art. 266. - La scuola di perfezionamento in fisica istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Parma, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento nell'indirizzo di fisica dello stato solido. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 267. - Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo nominato dalla facoltà. Il consiglio direttivo propone di anno in anno alla facoltà gli insegnamenti da impartire e i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore, al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è coadiuvato da un segretario. Gli insegnanti della scuola sono proposti, d'intesa col consiglio direttivo, dal direttore, che può scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti ed anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della facoltà. Art. 268. - Alla scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido sono ammessi i laureati in fisica, matematica, ingegneria e chimica. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli. Sono da considerarsi titoli preferenziali: a) il voto di laurea; b) documentazione di eventuali servizi prestati attinenti alle discipline impartite nel corso degli studi specialistici; c) eventuali pubblicazioni. Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in trenta allievi per ogni anno di corso. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti. La frequenza ai singoli corsi deve essere attestata dai rispettivi docenti. Art. 269. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della scuola. La commissione per l'esame di diploma è nominata dal consiglio direttivo ed è formata da quattro membri scelti fra gli insegnanti della scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione; il quale può essere anche un professore di altra università. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione-originale scritta. Art. 270. - L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi. Art. 271. - Le materie di insegnamento sono: 1) Matematica applicata; 2) Complementi di analisi; 3) Complementi di fisica teorica; 4) Complementi di fisica dello stato solido; 5) Proprietà magnetiche della materia: 6) Fisica dei liquidi; 7) Tecniche della fisica degli stati condensati; 8) Complementi di chimica fisica; 9) Complementi di meccanica statistica; 10) Fisica delle superfici: 11) Complementi di elettronica; 12) Semiconduttori; 13) Elettronica quantistica; 14) Spettroscopia a microonde; 15) Fisica dei plasmi; 16) Fisica dei gas debolmente ionizzati; 17) Tecnica dell'alto vuoto; 18) Rilevatori a scintillazione; 19) Spettrofotometria U.V., ottica e I.R.; 20) Diffratometria X ed elettronica; 21) Fisica dei metalli; 22) Teoria quantistica dei campi; 23) Macchine calcolatrici e programmazione. Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti equivalenti ad un insegnamento annuale. I corsi saranno integrati da esercitazioni pratiche e potranno essere integrati anche con conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 272. - Per ogni anno di corso il numero minimo degli insegnamenti annuali è fissato in cinque; il numero massimo in dieci. Gli insegnamenti annuali potranno essere sostituiti in parte con coppie di corsi semestrali secondo l'ordine di studi fissato dal consiglio direttivo della scuola a norma dell'art. 271. Gli allievi per essere ammessi all'esame di diploma dovranno avere superato gli esami di profitto previsti dall'ordinamento di studi. Art. 273. - Il consiglio direttivo della scuola, con manifesto annuale, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale, nonchè degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami. Art. 274. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà. La tassa di diploma è pari alla tassa di laurea, a norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per altre prestazioni durante il corso degli studi e fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio direttivo della scuola. Inoltre i mezzi finanziari per il funzionamento della scuola (stipendi e attrezzature) saranno reperiti sui contributi di cui sopra, sui finanziamenti destinati allo istituto di fisica, e, infine, ci si avvarrà di insegnamenti già esistenti per il corso di laurea in fisica e gia sovvenzionati. Art. 275. - Presso la scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido, è istituito un seminario di fisica. Gli articoli 278, 279, 281, 282 relativi alla scuola di paleografia musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di paleografia e filologia musicale Art. 278. - La scuola di paleografia e filologia musicale si propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica occorrenti a coloro che intendono mettersi in grado di conoscere ed interpretare direttamente le fonti musicali, dedicarsi al governo delle sezioni musicali delle biblioteche e degli archivi e specializzarsi nella storia della musica. La scuola di paleografia e filologia musicale conferisce il diploma di paleografia e filologia musicale. Art. 279. - Il direttore della scuola è un professore universitario di ruolo ed è nominato dal rettore su designazione del consiglio della scuola. Art. 281. - Alla scuola di paleografia e filologia musicale possono iscriversi coloro i quali, già iscritti a un conservatorio di musica o a un liceo musicale pareggiato, oppure in qualità di candidati privatisti abbiano superato, presso un conservatorio o un liceo musicale pareggiato, gli esami complementari di armonia e storia della musica previsti per la loro materia musicale principale. Essi dovranno superare una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale letteraria o storica, e una prova scritta di latino, consistente in una versione in italiano di un brano latino. La prova orale verterà sulle linee fondamentali della storia letteraria e della storia civile italiane. Possono altresì iscriversi coloro che sono muniti di un diploma di scuola media di secondo grado. Essi dovranno svolgere una analisi scritta di una composizione musicale a schema morfologico regolare; la prova orale sarà intesa ad accertare la conoscenza della teoria musicale generale. Dovranno inoltre eventualmente sostenere le prove di accertamento letterario, in relazione al loro pregresso curriculum scolastico. Art. 282. - La scuola si riserva di organizzare, senza alcun aggravio finanziario per gli studenti, corsi integrativi di cultura intesi a facilitare la preparazione scientifica degli studenti stessi, con particolare riguardo alla cultura umanistica per i provenienti dai conservatori di musica privi di altro titolo, ed alla cultura musicale per i provenienti da scuole medie di secondo grado, sprovvisti di titolo musicale. Prima dell'esame di diploma, gli iscritti dovranno sostenere un esame inteso ad accertare la loro preparazione specifica umanistica o musicale, rispettivamente per i diplomati dai conservatori e dalle scuole medie superiori. Coloro che sono muniti di entrambi i titoli (umanistico e musicale) sono dispensati da qualunque esame di accertamento. L'art. 285, relativo alla suddetta scuola è modificato nel senso che il penultimo comma viene soppresso. L'art. 286, relativo alla suddetta scuola è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 286. - Data la particolare finalità dei singoli insegnamenti anche coloro che sono già muniti di laurea e che abbiano sostenuto esami speciali di materie affini a quelle elencate nel piano degli studi della scuola dovranno ugualmente sostenere tutti gli esami senza eccezione. A coloro che sono provvisti di laurea in lettere o materie letterarie, il diploma di cui sopra è equiparato a quelli conseguiti nei corsi di perfezionamento postuniversitario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 9. - CARUSO

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